Cassazione Civile, Ordinanza n. 36958/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni d’imposta 2012 e 2013 emessi da un Comune nei confronti di una contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo, da un lato, che fossero nulli per difetto di motivazione perché non esplicitavano le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione IMU; dall’altro, che fossero infondati nel merito poiché la contribuente risiedeva e dimorava abitualmente nell’immobile sito nel Comune impositore, mentre il marito risiedeva in altro Comune, con conseguente spettanza dell’esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sostenendo che non era necessario indicare specificamente tutte le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile; 2) violazione della disciplina IMU, deducendo che, in caso di coniugi residenti in Comuni diversi, l’esenzione per abitazione principale spetta solo se l’intero nucleo familiare dimora e risiede anagraficamente nel medesimo immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’avviso di accertamento IMU è sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria e non deve indicare anche tutte le possibili cause di esclusione o esenzione non riconosciute, essendo onere del contribuente allegare e provare la sussistenza dell’agevolazione. Ha inoltre ribadito che l’esenzione per abitazione principale richiede, per la medesima unità immobiliare, la stabile dimora e la residenza anagrafica non solo del possessore ma dell’intero nucleo familiare; pertanto non basta che uno dei coniugi abbia residenza diversa dall’altro in altro Comune. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in modo non formalistico, secondo buona fede e leale collaborazione; non richiede l’indicazione di tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato per interpretare l’obbligo di motivazione alla luce dei canoni di leale collaborazione e buona fede.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Norma richiamata dal ricorrente sul contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo e degli atti impositivi.
art. 13 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Norma invocata per l’esenzione IMU; la Corte richiama il principio per cui l’agevolazione per abitazione principale richiede i presupposti dell’intero nucleo familiare.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 504/1992
In tema di ICI, l’avviso deve essere motivato sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve esplicitare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.
art. 8 d.lgs. 504/1992
Per l’esenzione relativa all’abitazione principale è necessario che, per la stessa unità immobiliare, il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino stabilmente e vi risiedano anagraficamente.
art. 2 Cost.
Richiamato come parametro dei principi di solidarietà cui va ricondotta l’interpretazione dell’obbligo di motivazione.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro di ragionevolezza per evitare interpretazioni formalistiche dell’obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale sulla base dei dati essenziali dell’imposizione; non è necessario che indichi e confuti in modo analitico tutte le possibili esenzioni o agevolazioni astrattamente ipotizzabili.
- L’interpretazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi deve essere improntata a buona fede, leale collaborazione e ragionevolezza, con conseguente irrilevanza delle mere irregolarità formali che non incidano concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
- Il contribuente che invochi una causa di esenzione o esclusione dall’imposta deve allegarne e provarne i presupposti; non grava sull’ente impositore l’onere di dimostrare, nell’avviso, l’insussistenza di ogni possibile agevolazione.
- Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, quando i coniugi non siano legalmente separati, è necessario che il requisito della stabile dimora e della residenza anagrafica sussista, per la medesima unità immobiliare, in capo all’intero nucleo familiare, non essendo sufficiente la sola residenza di uno dei coniugi in Comune diverso.
- Le agevolazioni tributarie di esenzione, essendo norme di stretta interpretazione, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
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