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Sentenza

Sentenza n. 8192/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1) del Provvedimento n. 20250036533 del 15.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202602232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in materia di visti per studio e dei requisiti economici, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, ha contestato il diniego fondato sul mancato soddisfacimento dei requisiti economici, sostenendo che erano disponibili risorse proprie e dei genitori, oltre a entrate periodiche stipendiali, idonee a garantire il percorso di studio. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera.

La decisione

Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità della procura, poiché la sottoscrizione del ricorrente era attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, risultando quindi legalizzata. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per carenza istruttoria e motivazionale. Il Consolato aveva riconosciuto l'esistenza, in capo al richiedente e ai suoi genitori, di disponibilità economiche superiori a quelle previste dalla normativa, oltre a entrate stipendiali, ma aveva nondimeno ritenuto tali risorse insufficienti senza indicare puntuali ragioni. L'amministrazione avrebbe dovuto spiegare specificamente perché le disponibilità non fossero rilevanti o sufficienti, consentendo all'interessato di fornire già nel procedimento gli elementi utili. Il giudice ha inoltre rilevato che il visto per studio di tipo D è rilasciato per un periodo annuale e che, per gli anni successivi, la permanenza è subordinata alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura; pertanto, la valutazione non poteva essere fondata, senza adeguata motivazione, sull'esigenza di dimostrare un sostentamento continuativo per l'intera durata degli studi. Il diniego è stato annullato ed è stato ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza, tenendo conto anche della documentazione prodotta in giudizio, entro venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stata respinta, allo stato, la richiesta di ordinare direttamente il rilascio del visto, poiché il vizio accertato imponeva una nuova valutazione amministrativa e non consentiva al giudice di sostituirsi all'amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disciplina del visto di ingresso costituisce il quadro normativo di riferimento per il diniego impugnato.

  • art. 39 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'ingresso e del soggiorno per motivi di studio.

  • art. 39-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'ingresso e al soggiorno per motivi di studio.

  • art. 40 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari pertinenti alla disciplina del visto e del soggiorno per studio.

  • art. 44-bis d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile alla fattispecie.

  • art. 46 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile alla fattispecie.

  • art. 47 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile alla fattispecie.

  • art. 6-bis d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334

    Indicato nel diniego e richiamato nel ricorso quale base normativa del provvedimento.

  • art. 4 d.i. n. 850/2011

    Richiamato quale fonte dei requisiti economici applicabili al visto per motivi di studio.

  • allegato A, art. 15, d.i. n. 850/2011

    Richiamato quale disposizione relativa ai requisiti economici per il rilascio del visto per studio.

  • art. 2703 c.c.

    La sottoscrizione della procura estera attestata da pubblico ufficiale, unitamente all'apostille, rende la procura legalizzata e valida ai fini processuali.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente ammissibile e fondata, previo avviso alle parti.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Preclude al giudice, in presenza della necessità di riesercizio del potere amministrativo, di ordinare direttamente l'adozione del provvedimento richiesto.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    L'apostille prevista dalla Convenzione consente la legalizzazione della procura estera secondo le modalità convenzionali.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione consolare nega un visto per studio ritenendo insufficienti le risorse economiche del richiedente, deve indicare puntualmente le ragioni per cui le disponibilità documentate, anche se superiori ai minimi normativi e riferibili ai genitori o al richiedente, non risultino idonee; una motivazione generica determina l'illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e motivazione.
  • La valutazione dei requisiti economici per un visto di studio deve essere rapportata alla durata del visto concretamente richiesto, normalmente annuale, senza pretendere automaticamente la dimostrazione del sostentamento per l'intera durata futura degli studi, considerato che gli anni successivi sono subordinati al rinnovo del titolo di soggiorno da parte dell'autorità competente.
  • Quando l'annullamento del diniego evidenzia un deficit istruttorio e motivazionale che richiede una nuova valutazione amministrativa, il giudice deve limitarsi ad annullare l'atto e ordinare il riesame, senza imporre direttamente il rilascio del visto.
  • La procura estera sottoscritta davanti a un pubblico ufficiale e corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja deve essere considerata legalizzata e non può essere dichiarata nulla per difetto di formalità ulteriori.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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