Sentenza n. 958/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza diffida dell’8 settembre 2025, prot. n. 23636 e sul sollecito del 5 febbraio 2026, prot. n. 3274.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sulle istanze volte alla repressione e rimozione di un'apertura abusiva realizzata su un solaio/terrazzo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'inerzia del Comune di Castellabate rispetto all'istanza-diffida dell'8 settembre 2025 e al sollecito del 5 febbraio 2026, diretti a ottenere l'esecuzione delle statuizioni ripristinatorie già risultanti dall'ordinanza del commissario ad acta dell'11 marzo 2022, come modificata dalla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 667/2024. L'abuso consisteva nella realizzazione sine titulo di un'apertura per l'accesso a un terrazzo presso l'immobile del proprietario confinante. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo di essere titolare di un interesse legittimo concreto all'esercizio dei poteri repressivi edilizi; la violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, in quanto il Comune avrebbe omesso di esercitare il potere-dovere vincolato di vigilanza, repressione e ripristino; nonché l'insussistenza di qualsiasi affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso per il mero decorso del tempo. Il Comune aveva accertato, mediante sopralluogo del 27 giugno 2025, la mancata ottemperanza alla sentenza e aveva preannunciato l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 31, commi 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, ma non aveva successivamente adottato i provvedimenti repressivi né dato concreto seguito alle richieste del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze dell'8 settembre 2025 e del 5 febbraio 2026. Il precedente giudicato aveva accertato che l'apertura sul terrazzo non era assistita da titolo edilizio e aveva annullato in parte qua l'ordinanza commissariale che l'aveva ritenuta legittima. Il sopralluogo del 27 giugno 2025 aveva poi accertato la mancata ottemperanza all'obbligo di chiusura dell'apertura, ma il Comune non aveva adottato i conseguenti provvedimenti né avviato concretamente le procedure di rimozione in danno. Il Collegio ha ritenuto configurabile il silenzio-inadempimento anche nella fase successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione, quando l'Amministrazione ometta di esercitare il potere-dovere di esecuzione coattiva del ripristino. Ha sottolineato che l'ordine di demolizione è un provvedimento esecutorio e che l'attività successiva dell'Amministrazione è meramente attuativa e vincolata. Il Comune è stato condannato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ad adottare tutti gli atti e compiere tutte le operazioni materiali necessarie per dare esecuzione all'ordinanza di demolizione del commissario ad acta, come modificata dalla sentenza n. 667/2024. È stato nominato sin d'ora il segretario comunale quale commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, con compenso di 1.000 euro oltre spese documentate a carico del Comune. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza diretta all'esercizio di poteri repressivi può integrare violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Comune un generale potere-dovere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia e di repressione degli abusi accertati.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'ordine di demolizione e le conseguenze dell'inottemperanza; l'Amministrazione deve dare esecuzione coattiva alle statuizioni ripristinatorie rimaste ineseguite.
art. 41 d.P.R. 380/2001
Prevede il termine di 180 giorni per l'avvio delle procedure di demolizione, termine ritenuto ampiamente decorso nella fattispecie.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono la tutela contro il silenzio-inadempimento anche rispetto all'omessa adozione degli atti necessari a rendere effettivo il ripristino dello stato dei luoghi.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante con quello interessato da un abuso edilizio, quando dimostri una concreta incidenza dell'abuso sulla propria sfera giuridica, è legittimato a proporre l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza diretta all'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori.
- Il silenzio-inadempimento può configurarsi non solo prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, ma anche nella fase successiva, quando l'Amministrazione ometta di adottare gli atti e compiere le operazioni necessarie per l'esecuzione coattiva dell'ordine rimasto ineseguito.
- L'ordine di demolizione ha natura esecutoria e, una volta accertata l'inottemperanza, l'attività amministrativa diretta al ripristino dell'assetto urbanistico violato costituisce esercizio di un potere-dovere meramente attuativo e vincolato.
- Il giudicato che accerta l'illegittimità di un'opera edilizia e impone il ripristino dello stato dei luoghi obbliga l'Amministrazione competente a dare concreta esecuzione alle statuizioni ripristinatorie, anche mediante rimozione in danno, entro i termini previsti dalla legge e dall'ordine giudiziale.
- Il decorso del tempo non determina, di per sé, la legittimazione di un abuso edilizio né fonda un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
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