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Sentenza

Sentenza n. 3834/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del provvedimento della Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura della Provincia di Roma – AREA I BIS – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 recante “il rigetto della domanda di iscrizione, formulata da -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della -OMISSIS-., nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del citato D.P.C.M.”; della nota di comunicazione del rigetto della Prefettura della Provincia di Roma – AREA I BIS – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022; del parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 21 giugno 2022; del preavviso di diniego del 23 giugno 2022; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202213717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di iscrizione nella white list prefettizia, unitamente agli atti istruttori e al preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list, fondato sulla pendenza, nei confronti del suo amministratore unico, di due procedimenti penali per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/2006 e oggi dall'art. 452-quaterdecies c.p., nonché sui precedenti provvedimenti interdittivi antimafia riguardanti altre società amministrate o possedute dal medesimo soggetto. Con il primo motivo ha dedotto carenza e parzialità dell'istruttoria, difetto, incongruenza e illogicità della motivazione e violazione del criterio del più probabile che non, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente la lunga esperienza professionale dell'amministratore, la sua reputazione e i brevetti ottenuti, né avrebbe individuato elementi attuali riferibili alla società richiedente o collegamenti con le precedenti società interdette. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 190/2012, difetto dei presupposti e illogicità della motivazione, contestando che l'Amministrazione avesse valorizzato mere ipotesi accusatorie di traffico illecito di rifiuti senza considerare adeguatamente che, in un procedimento già definito, il giudice penale aveva riqualificato l'addebito in gestione non autorizzata di rifiuti. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il richiamo all'appello del pubblico ministero contro tale sentenza integrasse un erroneo apprezzamento dei presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la prevenzione antimafia mira a scongiurare il rischio di infiltrazione mafiosa e non richiede la prova penale della responsabilità dell'interessato o un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente, secondo un giudizio induttivo-probabilistico fondato sul criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, i due procedimenti penali pendenti, nella fase del rinvio a giudizio, costituivano circostanze attuali riferibili alla società per il tramite dell'amministratore e riconducibili a un delitto-spia rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011. Tali elementi erano inseriti in un quadro più ampio, caratterizzato dalla ripetitività del coinvolgimento dell'amministratore in vicende di traffico illecito di rifiuti e da plurime interdittive antimafia adottate nei confronti di società da lui amministrate o possedute. Il giudice ha escluso che l'Amministrazione avesse operato un automatismo fondato sulla sola pendenza dei procedimenti penali. La lunga storia professionale e la reputazione dell'amministratore non sono state ritenute sufficienti a escludere il rischio, non potendosi stabilire alcun automatismo tra stabile presenza sul mercato e assenza di infiltrazione mafiosa. Parimenti, l'Amministrazione non era tenuta a recepire la riqualificazione dell'accusa operata dal giudice penale in un singolo caso, anche perché la pronuncia non era assistita dalla forza del giudicato e la valutazione amministrativa antimafia è autonoma rispetto a quella penale. Il diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Il dispositivo indica la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

    La disposizione costituisce la base normativa della white list prefettizia, finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori maggiormente esposti.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013

    non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b)

    Disciplina l'istituzione e il funzionamento della white list; il diniego è stato adottato ritenendo non integrati i requisiti per l'iscrizione.

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La nozione di tentativo di infiltrazione mafiosa ha natura preventiva e prognostica: non richiede che il condizionamento si sia già realizzato, purché il pericolo sia desumibile da elementi concreti.

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale

    I provvedimenti giudiziari relativi ai delitti indicati dalla norma, tra cui quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, possono costituire elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa ... da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi

    L'Autorità può valorizzare provvedimenti penali non definitivi insieme a concreti elementi indicativi della possibile agevolazione o del condizionamento dell'attività d'impresa, senza automatismi.

  • art. 260 d.lgs. 152/2006

    La contestazione del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stata valutata quale elemento sintomatico del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    È l'attuale collocazione codicistica del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, valorizzato nel quadro indiziario antimafia.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    La norma è richiamata quale fonte dell'elenco dei delitti-spia cui rinvia l'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, secondo un ragionamento induttivo-probabilistico fondato sul criterio del più probabile che non; non è necessaria la prova penale della responsabilità dell'interessato né un grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La prevenzione antimafia può fondarsi anche su un pericolo potenziale di condizionamento dell'impresa, purché desunto da elementi fattuali concreti, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente un mero sospetto o una vaga intuizione dell'Amministrazione.
  • La pendenza di procedimenti penali nella fase del rinvio a giudizio per delitti-spia indicati dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011 può costituire un elemento attuale e riferibile all'impresa quando l'imputato rivesta un ruolo idoneo a collegarlo alla gestione societaria, ma tale elemento deve essere inserito in una valutazione complessiva e non può determinare automaticamente l'interdittiva o il diniego di iscrizione nella white list.
  • La valutazione amministrativa antimafia, avente funzione preventiva, è autonoma rispetto all'accertamento penale: l'Amministrazione non è tenuta a recepire automaticamente gli esiti di un procedimento penale, soprattutto quando la pronuncia non sia divenuta irrevocabile, potendo valorizzare il complessivo quadro indiziario rilevante ai fini prognostici.
  • La lunga permanenza dell'imprenditore sul mercato, la reputazione professionale e i risultati professionali conseguiti non escludono di per sé il rischio di infiltrazione mafiosa, in assenza di una regola di incompatibilità tra successo o stabilità dell'impresa e sussistenza di indici sintomatici di condizionamento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneWhite list e iscrizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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