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Decreto dirigenziale n. 81 del 25/11/2021

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia ,1 – 80033 - Cicciano (NA), quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti81

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ISARail S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi ferroviari strutturali infrastruttura, energia, controllo-comando e segnalamento (a terra e di bordo) e materiale rotabile. Vengono disciplinati obblighi operativi, vigilanza da parte di ACCREDIA, durata della notifica collegata al certificato di accreditamento, cause di sospensione/revoca e condizioni per l’emissione della documentazione di certificazione, subordinata anche all’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo notificato (NoBo) per sottosistemi ferroviari strutturali ai sensi del d.lgs. 57/2019

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo notificato per sottosistemi ferroviari

Il decreto dirigenziale qualifica ISARail S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, nell’ambito della disciplina sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. L’atto si colloca nel quadro delle direttive 2016/797/UE e 2016/798/UE, dei regolamenti europei richiamati e della normativa nazionale di recepimento e attuazione.

Base normativa e presupposti dell’atto

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796, la direttiva 2016/798, la direttiva 2016/797, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 sulla sicurezza ferroviaria e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57 sull’interoperabilità ferroviaria. Sono richiamati inoltre:

  • la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 sulle attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità;
  • il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario;
  • la comunicazione del MIT alla Commissione europea sulle procedure di notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Istanza e verifiche istruttorie

La qualifica è rilasciata a seguito dell’istanza presentata da ISARail S.p.A. con nota del 25 ottobre 2021, acquisita al protocollo il 26 ottobre 2021. Il Ministero rileva che la società aveva già ottenuto in precedenza una qualifica come organismo notificato per i medesimi sottosistemi, prima sotto il regime del d.lgs. 191/2010 e poi con rinnovo ai sensi della disciplina sopravvenuta. Il decreto dà atto della completezza della documentazione prodotta e della sua conformità al Decreto Direttoriale n. 37/2019.

Oggetto della qualifica e sottosistemi interessati

La qualifica riguarda i sottosistemi di natura strutturale indicati nell’allegato II del d.lgs. 57/2019, e in particolare:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento a terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • materiale rotabile.

Obblighi operativi dell’organismo notificato

L’organismo deve svolgere le attività di valutazione e certificazione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 57/2019. Deve inoltre mantenere invariati, salvo approvazione preventiva di ACCREDIA, struttura organizzativa, gestione del personale, risorse strumentali, utilizzo di laboratori e consulenti esterni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione agli atti.

Gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione del MIT e di ANSFISA.

Obblighi di comunicazione verso il Ministero

ISARail S.p.A. deve comunicare al MIT:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • qualsiasi circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, incluse quelle transfrontaliere e quelle in subappalto.

Vigilanza, durata della notifica e rinnovo

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La notifica mantiene validità solo per il periodo di validità del certificato di accreditamento.

Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il Decreto Direttoriale n. 37/2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza.

Diffida, sospensione e revoca

Il decreto disciplina in modo puntuale le conseguenze di eventuali irregolarità:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di reiterazione dopo diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.

La sospensione è rimossa se vengono accertate la rimozione delle irregolarità o delle carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera a quanto prescritto nel provvedimento di sospensione. L’attività è immediatamente sospesa se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento presupposto, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIMS e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.

Spese, scadenza e pubblicazione

Le spese per l’eventuale accompagnamento di personale MIMS o ANSFISA in audit o ispezioni richieste da ERA, ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 796/2016 e della decisione del Management Board ERA n. 156 del 27 giugno 2017, sono poste a carico dell’organismo.

Il decreto ha scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento ACCREDIA n. 227B rev.04, rilasciato secondo lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con scadenza 15 dicembre 2022. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e di ANSFISA. La società può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’avvenuto inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.

Punti principali

Qualifica di organismo notificato

ISARail S.p.A., con sede a Cicciano (NA), è qualificata come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo e materiale rotabile.

Presupposti normativi e procedurali

Il provvedimento si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, in particolare sui regolamenti UE, sulle direttive 2016/797 e 2016/798, sui d.lgs. 57/2019 e 50/2019, sulla convenzione MIT-ACCREDIA e sul Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 che disciplina le modalità di qualifica degli organismi.

Obblighi dell’organismo notificato

L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019, mantenere la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e metterli a disposizione di MIT e ANSFISA.

Obblighi di comunicazione e vigilanza

ISARail deve comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sulla notifica, le richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza è demandata ad ACCREDIA.

Durata, rinnovo e regime sanzionatorio

La notifica ha durata collegata al certificato di accreditamento ACCREDIA n. 227B rev.04, con scadenza 15/12/2022. Il rinnovo o l’estensione ad altri sottosistemi richiedono specifica domanda; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno tre mesi prima della scadenza. Sono previste diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni o perdita dei requisiti.

Come è indicizzato

Materieferrovieinteroperabilità ferroviariasicurezza ferroviariaorganismi notificatiaccreditamento e certificazione

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