Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'omessa notifica ai difensori della fissazione, disposta d'ufficio durante la disciplina emergenziale Covid-19, della data di rinvio dell'udienza che ha portato alla decisione con rito abbreviato; l'appello tardivo era stato proposto come primo atto utile per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. e per far valere la nullità derivante dalla mancata notifica; la Corte territoriale aveva invece ritenuto le osservazioni come una richiesta di rescissione del giudicato e aveva dichiarato inammissibile la richiesta, esecutiva la sentenza e condannato il ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato l'omessa notifica al difensore della nuova data di udienza disposta d'ufficio nella fase emergenziale Covid-19 e che il difensore aveva partecipato costantemente al processo eccetto l'ultima udienza. Ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di fissazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile solo se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. Ha precisato che l'appello, pur tardivo, poteva rappresentare il primo atto utile per far valere tale nullità e che l'art. 175 c.p.p. è oggi limitato ai casi di forza maggiore/caso fortuito; che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è il rimedio propriamente idoneo quando l'assenza sia dovuta a cause non imputabili all'imputato. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Salerno per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio per la rescissione del giudicato quando l'assenza dell'imputato è dovuta a cause non imputabili a lui; consente la ripetizione del giudizio di primo grado. Nel caso è richiamato come lo strumento appropriato per sanare l'assenza derivante dalla mancata notifica della nuova udienza.
art. 175 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-bis)
La Corte osserva che l'art. 175, dopo le riforme, ha un ambito applicativo limitato ai casi di forza maggiore o caso fortuito che impediscano l'osservanza di un termine decadenziale; non è più il rimedio automatico per le nullità derivanti dalla conoscenza del processo e pertanto può valere solo se il fatto rientra in quelle fattispecie.
art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11
Norma emergenziale introdotta per la pandemia Covid-19 che consentiva il rinvio d'ufficio delle udienze; la Corte richiama che, in presenza di rinvio d'ufficio, l'omessa notifica della nuova data integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato come termine entro cui devono essere dedotte le nullità per poter essere sanate; la nullità può essere sanata se non prospettata nei termini stabiliti.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 180 per il regime delle nullità e dei termini entro i quali possono essere dedotte e sanate; costituisce riferimento per l'irrilevanza o sanabilità della nullità se non tempestivamente dedotta.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte la richiama per distinguere il nuovo assetto del processo in assenza e per chiarire che, dopo le riforme, le tutele per la mancata conoscenza del processo si conseguono principalmente tramite la rescissione ex art. 629-bis.
d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 e l. 28 aprile 2014, n. 67
Riforme richiamate che hanno rimodulato l'istituto della rimessione in termini e il processo in contumacia/assenza, riducendo la portata dell'art. 175 e prevedendo l'attuale quadro in cui la rescissione del giudicato è lo strumento per correggere la mancanza di conoscenza del processo.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore della fissazione d'ufficio di una nuova udienza disposta nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19 integra una nullità di ordine generale a regime intermedio; tale nullità può essere fatta valere anche mediante un atto tardivo che rappresenti il primo momento utile per eccepirla.
- Dopo le riforme, l'art. 175 c.p.p. è utilizzabile principalmente per casi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano il rispetto di termini decadenziali; per la mancata conoscenza del processo a causa di omissione della notifica il rimedio corretto è spesso la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
- Quando si agisce per la nullità dovuta a mancata notifica, è importante dimostrare la partecipazione costante al processo e che l'assenza riguarda solo l'ultima udienza per cause non imputabili (es. mancata notifica del rinvio); ciò rafforza la richiesta di rimedio.
- L'appello tardivo può essere considerato primo atto utile per ottenere la rimessione in termini o per far valere la nullità, ma il giudice deve verificare l'ammissibilità dell'istanza e la presenza di eventuali requisiti di procura speciale se si vuole riqualificare l'atto in richiesta di rescissione.
- In casi analoghi è consigliabile: documentare la costante partecipazione (presenze processuali), conservare ogni comunicazione e chiedere contestualmente la rimessione in termini e/o la rescissione del giudicato, esponendo i fatti e la causa di incolpevolezza (es. omissione della notifica per rinvio d'ufficio durante emergenza).
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