Sentenza n. 3651/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che concede un ulteriore termine di 90 giorni per l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune gli ha concesso un ulteriore termine di 90 giorni per eseguire un'ordinanza di demolizione del 2014, già ritenuta legittima da una precedente sentenza del TAR. Ha dedotto di non essere obbligato alla demolizione perché acquirente in buona fede ed estraneo alla realizzazione delle opere abusive; il difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico, avuto riguardo al tempo trascorso e al consolidamento di situazioni di fatto e di diritto anche connesse all'acquisto dell'immobile; il difetto di una rinnovata istruttoria e motivazione, ritenendo il provvedimento una nuova ordinanza demolitoria; e la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l'atto impugnato come provvedimento vincolato, limitato a incidere sul solo termine di esecuzione dell'originaria ordinanza di demolizione, senza rimettere in discussione l'an e il quomodo dell'abuso e della misura repressiva, già definiti dall'ordinanza originaria e dalla precedente sentenza. L'obbligo di demolizione grava anche sul proprietario successivo, indipendentemente dalla conoscenza dell'abuso e dalla sua partecipazione alla realizzazione delle opere. Poiché l'atto impugnato si limita a rinnovare il termine di esecuzione, non erano necessarie una nuova istruttoria, una specifica motivazione sull'interesse pubblico né la comunicazione di avvio del procedimento. Spese compensate, con nulla dovuto per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella decisione di merito.
ordinanza di demolizione n. 48 del 14.03.2014
L'ordinanza originaria aveva imposto la demolizione delle opere abusive; il relativo obbligo continua a gravare sul proprietario successivo e il provvedimento impugnato ne ha soltanto rinnovato il termine di esecuzione.
Massime di principio
- L'obbligo di eseguire un'ordinanza di demolizione grava anche sul proprietario successivo dell'immobile, indipendentemente dalla sua buona fede, dalla conoscenza dell'abuso e dalla sua estraneità alla realizzazione delle opere abusive.
- Il provvedimento che si limita a concedere o rinnovare il termine per l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione, senza modificare il contenuto sostanziale della misura repressiva, incide soltanto sul quando dell'adempimento e non richiede una nuova istruttoria o una nuova motivazione sull'an e sul quomodo della demolizione.
- Quando l'amministrazione si limita a rinnovare il termine di esecuzione di un'ordinanza di demolizione già adottata, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'atto non comporta una nuova determinazione repressiva sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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