Sentenza del 20/12/2021 n. 40688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione relativo a scrittura privata autenticata registrata il 26/01/2012 che enunciava un presunto prestito infruttifero (bonifico di Euro 10.000.000) e il riconoscimento di un debito di Euro 6.000.000; questioni principali: (i) decorrenza del termine quinquennale di decadenza per l'accertamento (art. 76 D.P.R. 131/1986) contemplacazione di fatti anteriori; (ii) natura dell'atto contestato (mera ricognizione/dichiarazione di scienza vs atto produttivo di obbligazione patrimoniale) e conseguente applicazione dell'aliquota del 3% (art. 9 Tariffa parte prima) o, in subordine, di norme per atti non patrimoniali o dichiarativi (art. 3 e 11); (iii) determinazione della base imponibile: tassazione sull'intero ammontare riconosciuto (Euro 6.000.000) o sul residuo (Euro 1.291.910,19); (iv) legittimità della tassazione della quietanza per Euro 4.708.089,81.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di N.S. confermando la decisione della C.T.R. del Lazio. In particolare: è stata ritenuta infondata la doglianza sulla decadenza quinquennale perché il dies a quo va individuato con riferimento all'obbligo di registrazione (giorno in cui si sarebbe dovuta richiedere la registrazione o domanda di registrazione) e la ricorrente non ha indicato alcuna scrittura precedente che facesse decorrere il termine; è stata confermata la qualificazione dell'atto come produttivo di obbligazione patrimoniale (non una mera ricognizione) e quindi corretta l'applicazione dell'aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa per le somme riconosciute; è stata altresì confermata la decisione della C.T.R. nella parte in cui quest'ultima aveva escluso la tassazione della quietanza di Euro 4.708.089,81 per mancanza di "espresse quietanze" e di indicazione delle modalità di estinzione del debito. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Il termine quinquennale di decadenza per l'esercizio del potere impositivo si collega all'obbligo di registrazione degli atti scritti; il dies a quo è il giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o la data di domanda di registrazione quando le disposizioni enunciate costituiscono parte integrante dell'atto
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
Riferimento alla tassazione delle disposizioni enunciate in un atto scritto anche se riconducibili a contratti verbali; la decorrenza del termine di decadenza si ricava dall'obbligo di registrazione dell'atto che enuncia tali disposizioni
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 (Tariffa, parte prima)
Si applica alle scritture aventi contenuto patrimoniale/dispositivo; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento contestato non fosse mera dichiarazione di scienza ma atto produttivo di obbligazione, giustificando l'applicazione dell'aliquota del 3%
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3 (Tariffa, parte prima)
Norma relativa a specifici atti (es. locazioni, cessioni) e atti verbalmente conclusi; il giudice ha distinto gli atti meramente dichiarativi da quelli dispositivi, escludendo l'applicabilità ex artt. 3 o 11 quando l'atto ha natura patrimoniale
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 11 (Tariffa, parte prima)
Riguarda atti privi di contenuto patrimoniale; non applicabile se l'atto riconosce o costituisce obbligazioni patrimoniali
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6 (Tariffa, parte prima)
Disposizioni relative a quietanze, cessioni, compensazioni e remissioni di debiti che possono dare luogo all'aliquota agevolata (0,5%); la Corte ha ritenuto che l'assenza di "espresse quietanze" e di indicazione delle modalità di estinzione impedisca l'applicazione di tale aliquota
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3
Limiti normativi all'applicazione di determinate agevolazioni/tassazioni; menzionato dal giudice del merito come ulteriore motivo ostativo all'applicazione dell'aliquota ridotta
Codice Civile, art. 1988
Riferimento alla confessione e riconoscimento di debito: la Corte ha valutato la natura dell'atto e ritenuto che non si trattasse di mera conferma di un rapporto preesistente, ma di atto produttivo di obbligazione
Codice di Procedura Civile, art. 112
Norma sull'omessa pronuncia del giudice d'appello: la Corte ricorda che l'omissione è configurabile solo se manca del tutto l'esame di una censura; invece una decisione fondata su una costruzione giuridica incompatibile con la domanda costituisce statuizione implicita di rigetto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Previsione relativa al contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione del contributo
Massime di principio
- Il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento fiscale connesso a scritture private si calcola in relazione all'obbligo di registrazione: il dies a quo è il giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta o la data di domanda di registrazione quando le disposizioni costituiscono parte integrante dell'atto.
- Per applicare la tariffa dell'aliquota del 3% (art. 9 Tariffa) è necessario che l'atto abbia contenuto patrimoniale/dispositivo: un 'riconoscimento' che concretamente produca obbligazioni patrimoniali è tassabile come disposizione patrimoniale e non come mera dichiarazione di scienza.
- La qualificazione sostanziale dell'atto (ricognizione/mera dichiarazione vs atto produttivo di obbligazione) è fondamentale e si basa sugli elementi testuali e funzionali dell'atto stesso; se il documento attribuisce o conferisce obblighi di pagamento verso terzi, rileva la patrimonialità.
- L'agevolazione/aliquota ridotta per quietanze, cessioni o estinzioni di debito (es. 0,5%) richiede espressioni e indicazioni specifiche nell'atto (es. espresse quietanze, modalità di estinzione, cessione/compensazione); l'assenza di tali indicazioni impedisce l'applicazione dell'aliquota ridotta.
- Nel processo d'appello l'omessa pronuncia è integrata solo quando manca totalmente l'esame della censura: se il giudice d'appello adotta una soluzione logico-giuridica incompatibile con la domanda della parte, ciò equivale a un rigetto implicito e non configura nullità per omessa pronuncia.
- In sede di impugnazione il ricorrente ha l'onere di indicare gli elementi di fatto e gli atti precedenti che fonderebbero la decorrenza del termine di decadenza o la diversa qualificazione giuridica dell'atto; la mera affermazione astratta non è sufficiente per far valere la decadenza.
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