Sentenza n. 570/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 9223 del 25 giugno 2025 avente ad oggetto “Struttura sanitaria Privata denominata Riabilia di Luigi Barillaro & C. Srl con sede legale in Taurianova (RC) in via Francesco Sofia Alessio n. 2, P. Iva 01374620803. Autorizzazione sanitaria all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali di Dermatologia, Oncologia, Psichiatria, Endocrinologia, Geriatria, Logopedia, Neuropsicomotricità, Diagnostica per immagini di I livello: Ecografia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia”, nella parte in cui ha decretato parere di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. n. 592/1992 “per le sole visite e consulenze di specialistica medica” per le seguenti branche : Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia; - della presupposta Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 530 del 23 maggio 2025 con la quale veniva deliberato di prendere atto della relazione della Commissione per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e la vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ASP di Reggio Calabria del 13 maggio 2025 e di esprimere parere favorevole per le branche di Dermatologia, Oncologia, Psichiatria, Endocrinologia, Geriatria, Logopedia, Neuropsicomotricità, Diagnostica per immagini di I livello: Ecografia; e parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza specialistica medica per la branche di : Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, atteso che la Struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica del DCA n. 81/2016; - del verbale di sopralluogo della Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria del 13 maggio 2025; - di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al parziale diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni in separata sede in ragione del notevole ritardo nell’adempimento dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione sanitaria all’esercizio parziale, limitata alle sole visite e consulenze per le branche di Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare e Ginecologia, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata aveva chiesto l’autorizzazione all’esercizio per varie branche mediche, diagnostiche e chirurgiche. A seguito del sopralluogo dell’ASP, il parere favorevole era stato limitato, per le branche chirurgiche, alle sole visite e consulenze, sul presupposto della mancanza dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dall’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016. La Regione aveva quindi rilasciato un’autorizzazione parziale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che non fossero individuati i requisiti concretamente mancanti. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016, relativo agli ambulatori di specialistica chirurgica, sostenendo che la domanda riguardasse interventi di chirurgia ambulatoriale semplice, per i quali avrebbero dovuto applicarsi i requisiti meno rigorosi dell’allegato 5.1, relativo agli ambulatori di specialistica medica. A sostegno ha richiamato alcuni requisiti del paragrafo 5.1, nonché il DCA n. 82/2019, il D.M. n. 70/2015 e un verbale della Commissione sanitaria del 4 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato. Secondo il Collegio, il DCA n. 81/2016 distingue esclusivamente tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica e non introduce, ai fini dei requisiti autorizzativi, una distinzione tra chirurgia semplice e chirurgia complessa. L’esercizio di qualunque attività chirurgica richiede pertanto il rispetto dei requisiti del paragrafo 5.2 dell’allegato 5. I riferimenti del paragrafo 5.1 alla custodia di presidi medico-chirurgici e alle attività invasive o potenzialmente rischiose non valgono a consentire l’attività chirurgica, poiché riguardano esigenze generali di sicurezza e non sono specificamente equiparabili alla chirurgia semplice. Il Collegio ha inoltre rilevato che il paragrafo 5.1 omette numerosi requisiti indispensabili per qualsiasi attività chirurgica, invece previsti dal paragrafo 5.2, quali gli spazi per la preparazione del personale e del paziente, il deposito dei materiali sterili, la sterilizzazione, l’aspiratore, l’ossigeno, la lampada scialitica, il monitoraggio dei parametri vitali e il materiale monouso. Il DCA n. 82/2019 è stato interpretato nel senso che riconosce due livelli di complessità della chirurgia ambulatoriale, ma non autorizza lo svolgimento della chirurgia semplice sulla base dei soli requisiti del paragrafo 5.1 né contiene una disciplina espressa che individui tali requisiti. Neppure il D.M. n. 70/2015 o il riferimento alle prestazioni non contrassegnate dalla lettera H consentono di superare tale conclusione: la definizione degli standard per chirurgia semplice e complessa è rimessa alle Regioni e, nel caso concreto, il DCA n. 82/2019 non ha attuato tale distinzione nei termini prospettati dalla ricorrente. Il verbale della Commissione del 4 aprile 2025 è stato ritenuto un mero suggerimento privo di autonoma copertura normativa. Il primo motivo è stato respinto per inconciliabilità logica con il secondo: la ricorrente aveva contestato l’applicabilità dei requisiti del paragrafo 5.2, ma non aveva allegato né provato di possederli; non era quindi logicamente ammissibile contestare il difetto di motivazione sulla loro carenza. Spese compensate per la novità della questione e l’incertezza del quadro normativo.
Norme richiamate
DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.1
ambulatori di specialistica medica
Prevede i requisiti degli ambulatori di specialistica medica, ma non consente, in assenza di una previsione espressa, l’esercizio di attività chirurgica.
DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.2
Ambulatori di Specialistica Chirurgica
Stabilisce i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi applicabili all’esercizio dell’attività chirurgica, senza distinguere tra chirurgia semplice e complessa.
DCA n. 82/2019
La chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa".
Riconosce diversi livelli di complessità della chirurgia ambulatoriale, ma non identifica i requisiti della chirurgia semplice con quelli previsti per la specialistica medica dal paragrafo 5.1 del DCA n. 81/2016.
art. 1 d.P.R. n. 392/1998
presidi medico-chirurgici
La categoria comprende prodotti quali disinfettanti, germicidi, insetticidi per uso civile e kit di reagenti per la diagnostica; la loro previsione nel paragrafo 5.1 non implica lo svolgimento di attività chirurgica.
D.M. n. 70/2015, appendice 2 dell’allegato 1
Definisce chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e rimette alle Regioni la definizione delle diverse classi di standard strutturali, tecnologici, qualitativi, di sicurezza e quantitativi.
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
Costituisce il riferimento normativo per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio, nell’ambito della quale devono essere verificati i requisiti previsti dalla disciplina regionale.
L.R. Calabria n. 24/2008
Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
È la legge regionale di riferimento del regolamento attuativo approvato con il DCA n. 81/2016.
Massime di principio
- Quando la disciplina regionale degli ambulatori specialistici distingue soltanto tra specialistica medica e specialistica chirurgica, l’esercizio di qualsiasi attività chirurgica, anche qualificata come semplice, richiede il possesso dei requisiti previsti per gli ambulatori di specialistica chirurgica, salvo un’espressa diversa previsione normativa.
- La presenza, tra i requisiti degli ambulatori di specialistica medica, di un armadietto per presidi medico-chirurgici o di spazi idonei per attività invasive o potenzialmente rischiose non autorizza di per sé l’esercizio di attività chirurgica, in mancanza di una previsione specifica e inequivocabile.
- La distinzione tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, prevista dalla normativa statale, non determina automaticamente l’applicazione alla chirurgia semplice dei requisiti previsti per gli ambulatori di specialistica medica; occorre una disciplina regionale espressa che definisca i relativi standard autorizzativi.
- Il riferimento alle prestazioni chirurgiche non contrassegnate dalla lettera H individua il regime di erogazione ambulatoriale o ospedaliero e non comporta, da solo, l’autorizzabilità delle prestazioni sulla base di requisiti strutturali meno rigorosi.
- Non è logicamente ammissibile dedurre il difetto di motivazione sulla carenza dei requisiti tecnici quando il ricorrente contesta in radice l’applicabilità di tali requisiti e non allega né dimostra di possederli.
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