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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Comune di Catania - Direzione Famiglia e Politiche Sociali, prot. n. 558518/2025 del 9.12.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la sua esclusione dall’Elenco Comunale degli Enti del Terzo Settore accreditati per l’erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici; 2) la nota di riscontro del Comune di Catania - Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in riferimento alla PEC prot. n. 561201 del 10.12.2025, con cui è stata rigettata l’istanza in autotutela presentata dalla odierna ricorrente; 3) ove occorra, l’avviso pubblico del Comune di Catania, pubblicato in data 31.10.2025 e con riapertura dei termini pubblicata in data 19.11.2025, per la “Selezione Enti del Terzo Settore (ETS) per la stipula di patti di accreditamento finalizzati all’erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici e costituzione Elenco Comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati”, nella parte in cui, all’art. 6, prevede un termine perentorio di presentazione delle domande (ore 12:00 dell’1.12.2025), nonché, all’art. 4, limita la possibilità di nuovi accreditamenti a ristrette finestre temporali, e, all’articolo 1, lett. A., richiede, come requisito di ordine generale per la partecipazione, "Non avere contenziosi in corso, né di averne avuti, con l’Amministrazione Comunale"; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dall’Elenco Comunale degli Enti del Terzo Settore accreditati per l’accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici, rigetto dell’istanza di autotutela e clausole dell’avviso pubblico relative al termine di presentazione delle domande, alle finestre temporali di accreditamento e all’assenza di contenziosi con il Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato l’esclusione dalla procedura comunale di accreditamento, disposta perché le domande relative alle proprie due comunità alloggio erano state trasmesse oltre il termine perentorio fissato dall’avviso, come prorogato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017, nonché irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, violazione dei principi di massima partecipazione e sussidiarietà orizzontale e dell’art. 32 Cost., sostenendo che l’accreditamento previsto dal Codice del Terzo settore avrebbe natura non selettiva e necessariamente aperta, incompatibile con termini perentori e finestre temporali ristrette. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26 della l.r. n. 22/1986, sostenendo che l’iscrizione all’albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali rendesse l’accreditamento comunale meramente ricognitivo e impedisse una nuova verifica dei requisiti. In via subordinata ha censurato la clausola dell’avviso che richiedeva di non avere, né avere avuto, contenziosi con il Comune, deducendo la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per sproporzione e sviamento, poiché la clausola avrebbe penalizzato l’esercizio del diritto di difesa e dissuaso gli operatori dall’agire in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’accreditamento ex art. 55, comma 4, d.lgs. 117/2017 costituisca una modalità autorizzatoria di individuazione degli ETS, soggetta a selezione procedimentalizzata nel rispetto di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La norma non impone un sistema permanentemente aperto né vieta termini perentori. Le amministrazioni dispongono di autonomia organizzativa e regolamentare e possono articolare la procedura in finestre temporali, purché non frustrino irragionevolmente la partecipazione. Nel caso concreto, il termine per il 2026 era stato prorogato per disservizi tecnici e l’avviso prevedeva ulteriori riaperture nell’ottobre 2026 e nell’ottobre 2027; la periodicità delle finestre, pari o inferiore all’anno, è stata ritenuta un ragionevole contemperamento tra l’esigenza di efficienza dei controlli e quella di apertura dell’accreditamento. L’esclusione per tardività è stata quindi ritenuta legittima. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 l.r. n. 22/1986 e l’accreditamento comunale attengono a fasi e poteri differenti: la prima riguarda l’idoneità generale dell’istituzione, mentre il secondo concerne la programmazione e l’organizzazione territoriale del servizio. Il Comune può pertanto richiedere ulteriori requisiti generali e professionali, senza che l’iscrizione regionale renda l’accreditamento meramente ricognitivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La clausola sull’assenza di contenziosi avrebbe potuto astrattamente essere immediatamente escludente, ma, con riferimento alla finestra 2026, la tardività delle domande costituiva comunque autonoma ragione ostativa. Con riferimento alle successive finestre del 2026 e del 2027, la cooperativa non aveva dimostrato di avere o avere avuto contenziosi con il Comune; aveva anzi dichiarato di essere in regola con il requisito e confermato in camera di consiglio l’assenza di contenziosi. La lesione era quindi potenziale e astratta, priva dei caratteri di attualità, concretezza e personalità. La cooperativa è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 117/2017

    In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, ... le amministrazioni pubbliche ... assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento

    L’accreditamento è una modalità autorizzatoria di coinvolgimento e individuazione degli ETS, soggetta ai principi della legge n. 241/1990 e ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento; la disposizione lascia alle amministrazioni autonomia organizzativa e regolamentare, non imponendo un sistema integralmente aperto né vietando termini perentori.

  • art. 55, comma 4, d.lgs. 117/2017

    ...rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento...

    La selezione degli ETS accreditabili deve essere procedimentalizzata nel rispetto dei principi indicati, ma può essere articolata dall’amministrazione in termini e finestre temporali differenziati, se non ne deriva un’irragionevole frustrazione della partecipazione.

  • art. 6 d.lgs. 36/2023

    Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

    Gli istituti del Titolo VII del Codice del Terzo settore si distinguono dai moduli concorrenziali propri del codice dei contratti pubblici.

  • D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021

    Le Linee guida riconoscono all’amministrazione autonomia organizzativa e regolamentare nell’attuazione dell’art. 55 e indicano che l’elenco degli ETS dovrebbe essere aperto, senza però vietare la previsione di termini e finestre temporali; l’accreditamento comporta una verifica dei requisiti, senza selezione competitiva né valutazioni discrezionali di merito.

  • art. 26 l.r. n. 22/1986

    È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in sezioni secondo la natura dell'attività svolta.

    L’iscrizione all’albo regionale attesta requisiti strutturali, organizzativi e funzionali dell’istituzione, ma non esclude l’ulteriore esercizio da parte del Comune dei poteri di programmazione, co-progettazione e accreditamento territoriale, né impedisce la richiesta di requisiti ulteriori.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire richiede un’utilità personale, concreta e attuale derivante dall’accoglimento della domanda; non è sufficiente l’interesse astratto alla legalità dell’azione amministrativa.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l’applicazione nel processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 29 c.p.a.

    La censura della clausola dell’avviso è stata proposta entro il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti soggetti a impugnazione diretta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento giustifica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione, l’articolazione temporale della procedura quando funzionale a efficienza ed economicità e non irragionevolmente lesiva della partecipazione.

  • art. 118 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di sussidiarietà orizzontale, ma il motivo è stato respinto.

Massime di principio

  • L’accreditamento previsto dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 è un modulo autorizzatorio di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, non una procedura concorrenziale regolata dal codice dei contratti pubblici; l’amministrazione conserva un’ampia autonomia organizzativa e regolamentare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
  • L’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e le relative Linee guida non impongono che l’elenco degli ETS accreditati sia permanentemente aperto né vietano la fissazione di termini perentori, purché le finestre temporali siano ragionevoli, periodiche e non rendano sostanzialmente impossibile o irragionevolmente difficoltosa la partecipazione.
  • La previsione di finestre temporali differenziate per l’accesso all’accreditamento può costituire un legittimo esercizio della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, quando consenta un ordinato controllo dei requisiti e bilanci efficienza ed economicità con l’esigenza di apertura agli operatori interessati.
  • L’iscrizione di un ente nell’albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali non assorbe né rende meramente ricognitiva la successiva procedura comunale di accreditamento: l’albo regionale e l’accreditamento territoriale riguardano fasi amministrative e poteri pubblici differenti, sicché il Comune può richiedere ulteriori requisiti coerenti con il servizio da organizzare.
  • La contestazione di una clausola di un avviso richiede un interesse a ricorrere personale, concreto e attuale. Se il ricorrente sarebbe comunque escluso per una diversa ragione autonoma, manca l’utilità concreta dell’annullamento della clausola; parimenti, non è ammissibile una censura fondata su una lesione meramente eventuale quando l’operatore dichiari di possedere il requisito contestato.
  • Nel processo amministrativo le clausole immediatamente escludenti possono essere impugnate senza attendere l’esclusione, ma la loro impugnazione resta subordinata alla dimostrazione di una lesione effettiva e di un’utilità concreta derivante dall’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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