Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanze comunali del 9 ottobre 2025 recanti sanzioni pecuniarie edilizie e comunicazioni del 9 febbraio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Marche n. 270/2019, confermata dal Consiglio di Stato n. 2449/2024, deducendo che il Comune non avrebbe correttamente eseguito il giudicato. La sentenza imponeva al Comune di individuare la somma dovuta dai diversi proprietari, i criteri di ripartizione e l’eventuale presenza di ulteriori comproprietari. I ricorrenti hanno tuttavia contestato anche la misura complessiva della somma da ripartire, pari a euro 541.208,19, sostenendo che una successiva stima dell’Agenzia delle Entrate, richiesta con delibera di Giunta del 2021, l’avrebbe quantificata in euro 261.000. Hanno quindi dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento delle nuove determinazioni comunali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la contestazione della somma complessiva non rientri nel giudizio di ottemperanza, poiché il giudicato del 2019 non imponeva il ricalcolo dell’importo totale, ma soltanto la determinazione delle somme dovute dai singoli proprietari e dei criteri di ripartizione, previa verifica degli eventuali comproprietari. Le nuove determinazioni dell’amministrazione, non coperte dal giudicato, devono pertanto essere esaminate nell’ordinario giudizio di merito di annullamento. Il Collegio ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., riservando al merito la verifica della tempestività dell’azione e delle ulteriori eccezioni del Comune. Ha inoltre disposto l’acquisizione dell’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate, confermato fino alla decisione di merito la misura cautelare già adottata con ordinanza n. 119/2026, fissato l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027 e compensato le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Quando la domanda proposta secondo un rito non è riconducibile a quel rito, il giudice può disporre la conversione nel rito appropriato, riservando le ulteriori questioni processuali e di merito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa per una parte della somma complessiva oggetto di contestazione; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa per la restante parte della somma complessiva; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è limitato all’attuazione puntuale degli obblighi conformativi e dispositivi contenuti nel giudicato e non può essere utilizzato per ottenere una nuova determinazione amministrativa su questioni non decise dalla sentenza.
  • La contestazione di nuove determinazioni amministrative non coperte dal giudicato deve essere proposta mediante ordinaria azione di annullamento, anche quando tali determinazioni siano adottate nel contesto dell’esecuzione di una precedente sentenza.
  • Quando il ricorso cumula una domanda di ottemperanza con contestazioni sostanziali estranee al contenuto del giudicato, il giudice può convertire il rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., riservando al merito l’esame della tempestività e delle altre eccezioni processuali.
  • In sede cautelare e istruttoria il giudice può confermare provvisoriamente una misura cautelare già adottata e acquisire documentazione pertinente, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.