Sentenza n. 329/2026 - Napoli, Sezione 9
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 0299784/C Pres. Acc. del 13/12/2024, a firma del Direttore UOC Controllo delle Prestazioni in Accreditamento, dott. Di Lullo; 2) della nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 0301456/C. Pres. Acc. del 16/12/2024, a firma del Direttore UOC Controllo delle Prestazioni in Accreditamento, dott. Di Lullo; 3) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 23.04.2025, per l’annullamento: 1) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 80 del 24/02/2025, con la quale sono state apportate delle modifiche alla precedente delibera n. 660 del 20/11/2024 (impugnata col ricorso originario), nella parte in cui e solo se, dovesse essere interpretata, nel senso di ritenere che le prestazioni Pet, eseguite con macchina non ibrida, e cioè con la Pet, siano oggi, col nuovo nomenclatore regionale approvato con la predetta delibera regionale, erogabili solo con macchina ibrida (e cioè con la Pet/Tc); 2) della medesima delibera regionale n. 80 del 24/02/2025, se e ove dovesse essere interpretata nel senso di ritenere ancora esistente la differenziazione tra prestazioni Pet, a seconda che le stesse siano eseguite con macchina ibrida (e cioè con la Pet/Tc) o con macchina non ibrida (e cioè con la macchina Pet), differenziazione che fu introdotta dalla sola Regione Campania col Decreto del Commissario ad Acta n. 5/2017; 3) della medesima delibera regionale n. 80 del 24/02/2025, per quanto, a titolo esemplificativo, nel descrivere il codice 92.11.6, riporta l’aggiunta 001, riportando, quindi, il codice come 92.11.6.001, a cui fa corrispondere la descrizione della prestazione “Tomografia ad Emissione di Positroni (Pet-Tc) Cerebrale con Fdg”, anziché limitarsi a descrivere il suddetto codice col codice 92.11.6, e con la descrizione della prestazione come prestazione “Tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) Cerebrale con Fdg”, così come è stata descritta nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre regioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 30.07.2025, per l’annullamento: - della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 269 del 21/05/2025, pubblicata sul BURC numero 36 del 03/06/2025, avente ad oggetto l’aggiornamento del fabbisogno regionale delle prestazioni Pet/Tc di cui al Decreto Commissariale n. 29/2017, nella parte in cui e per quanto, a pag. 13, stabilisce, alla lettera g), che l’allegato 1 del Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, approvato con DGRC n. 80/2025, dovrà essere aggiornato come segue. A titolo esemplificativo si riporta il seguente codice: Codice 92.11.6, Descrizione completa Nomenclatore 26.11.2024 Tomografia ad emissione di Positoni (PET) Cerebrale con FDG, tariffa in vigore 939,95, codice catalogo Regionale 92116.002, descrizione catalogo tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG/TC Cerebrale-eseguita con macchina Ibrida PET/TC…”, nonché, quindi, nella parte in cui anche per le altre prestazioni, pure riportate nello stesso suindicato prospetto analitico, viene stabilito che le stesse prestazioni debbano essere erogate con la macchina ibrida PET/TC, e non anche con la macchina non ibrida Pet; 2) della medesima suindicata deliberazione, nella parte in cui, nel descrivere, a pagina 13, il codice 92.11.6, riporta l’aggiunta 002, riportando , quindi, il codice come 92116.002, a cui fa corrispondere la descrizione della prestazione “Tomografia ad Emissione di Positroni (PET-TC) Cerebrale con Fdg, anziché limitarsi a descrivere il suddetto codice col codice 92.11.6, con la descrizione della prestazione come prestazione “Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) Cerebrale con Fdg”, così come è stata descritta nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre regioni; nonché, per quanto, la suddetta deliberazione impugnata, riporta sempre a pag. 13 gli altri codici di interesse con l’aggiunta 002, anziché limitarsi a descrivere tali codici nello stesso modo in cui sono descritti nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre Regioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'ASL di Caserta che negavano la possibilità di erogare a carico del Servizio sanitario regionale la prestazione PET con codice 92.11.6.001, nonché le deliberazioni regionali n. 660/2024, n. 80/2025 e n. 269/2025 nella parte in cui subordinavano la prestazione all'impiego di una macchina ibrida PET/TC
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di accreditamento istituzionale per le branche di medicina nucleare e radiologia diagnostica, contestava l'interpretazione regionale e dell'ASL secondo cui la prestazione di tomografia a emissione di positroni cerebrale con FDG, codice nazionale 92.11.6, potesse essere erogata a carico del Servizio sanitario regionale soltanto mediante macchina ibrida PET/TC. Deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, del D.M. 25 novembre 2024 e delle deliberazioni regionali n. 660/2024 e n. 80/2025, sostenendo che il nomenclatore nazionale non distinguesse tra apparecchiatura ibrida e non ibrida e che la distinzione introdotta dalla Regione Campania con il D.C.A. n. 5/2017 fosse stata superata dalla disciplina nazionale sopravvenuta. Con i motivi aggiunti impugnava inoltre la deliberazione regionale n. 269/2025, nella parte in cui descriveva la prestazione come eseguibile con macchina ibrida PET/TC e utilizzava codici regionali aggiuntivi rispetto al codice nazionale. La Regione eccepiva l'inammissibilità per mancata notifica a controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, ritenendo che le note dell'ASL avessero natura di provvedimenti di diniego e non individuassero controinteressati in senso tecnico, essendo eventualmente configurabili soltanto soggetti controinteressati di fatto. Ha rilevato che le questioni interpretative relative alle deliberazioni n. 660/2024 e n. 80/2025 erano state superate dalla successiva deliberazione n. 269/2025 e che l'interesse concreto della ricorrente si concentrava sulla prestazione con codice 92.11.6.001. Nel merito ha accolto la censura relativa alla prestazione di tomografia a emissione di positroni cerebrale con FDG. Il D.M. 25 novembre 2024 include la prestazione con codice 92.11.6 senza imporre l'impiego di una macchina ibrida PET/TC; la deliberazione regionale n. 269/2025, imponendo invece tale modalità tecnica, si pone in contrasto con la disciplina statale sui livelli essenziali di assistenza. Poiché la determinazione dei LEA rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Regione non può introdurre prescrizioni restrittive incompatibili con il nomenclatore nazionale. La deliberazione regionale è stata quindi annullata parzialmente, nei limiti del contrasto accertato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, c.p.a.
il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato anche ai controinteressati, qualora esistenti
L'onere di notificazione ai controinteressati presuppone l'esistenza di controinteressati in senso tecnico; esso non sussiste rispetto a meri controinteressati di fatto quando l'atto impugnato è un diniego che non attribuisce nuove utilità a terzi.
art. 15, comma 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto
La prestazione PET identificata dal codice 92.11.6, inclusa nel nomenclatore, deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale secondo la disciplina nazionale.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
La determinazione dei LEA appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Regione non può adottare disposizioni contrastanti o più restrittive rispetto alla disciplina statale dei LEA.
art. 1, comma 2, d.lgs. 502/1992
Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza
Il Servizio sanitario nazionale deve assicurare livelli essenziali e uniformi di assistenza, secondo la disciplina statale.
D.M. 25 novembre 2024
Il nomenclatore nazionale include la prestazione di tomografia a emissione di positroni cerebrale con FDG, codice 92.11.6, senza imporre che essa sia eseguita mediante macchina ibrida PET/TC.
D.C.A. n. 5/2017 della Regione Campania
La disciplina regionale previgente aveva distinto le prestazioni PET eseguite con macchina ibrida da quelle eseguite con macchina non ibrida; tale distinzione non può prevalere sulla disciplina nazionale sopravvenuta dei LEA nella parte incompatibile.
Massime di principio
- La disciplina statale sui livelli essenziali di assistenza, adottata nell'esercizio della competenza esclusiva prevista dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., prevale sulle disposizioni regionali incompatibili; la Regione non può restringere le modalità di erogazione di una prestazione inclusa nel nomenclatore nazionale introducendo requisiti tecnici non previsti dallo Stato.
- Quando il nomenclatore nazionale include una prestazione sanitaria senza imporre l'impiego di una specifica apparecchiatura, una disciplina regionale non può subordinare l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale all'utilizzo esclusivo di un'apparecchiatura più complessa o ibrida.
- Le note amministrative che negano a un operatore la possibilità di erogare determinate prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, senza attribuire nuove utilità a soggetti terzi, non individuano controinteressati in senso tecnico; la mancata notifica ad altri operatori non determina quindi l'inammissibilità del ricorso.
- La Regione può organizzare e catalogare le prestazioni sanitarie, ma gli eventuali codici o descrizioni regionali non possono alterare il contenuto sostanziale della prestazione e i livelli di assistenza definiti dalla normativa statale.
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