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Sentenza

Sentenza n. 2315/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio 1. Violazione degli art. 5 co. 8 DPR 394/1999 e art. 2 L. n. 241/1990 avendo la PA omesso, fino alla data odierna, la convocazione della sig.ra ASHRAF Amna al fine di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatico-consolare sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 e dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avesse omesso di convocarla e avesse così impedito l'avvio e la definizione del procedimento entro i termini previsti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla sede diplomatico-consolare e l'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda di visto costituisce una fase preliminare integrante il procedimento di rilascio del visto e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo. La richiesta di appuntamento deve essere equiparata a un'istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e a impedire un arresto procedurale. Il termine complessivo previsto dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, comprensivo della fase preliminare di convocazione, non può superare 90 giorni. Il Collegio ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare la ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate, con salvo rimborso del contributo unificato eventualmente versato, in ragione della durata non significativamente estesa dell'inerzia e delle obiettive difficoltà organizzative della pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine per la conclusione del procedimento relativo al visto, comprensivo della fase preliminare di convocazione per la formalizzazione della domanda, non può superare 90 giorni.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando costituisce passaggio necessario per formalizzare una domanda di visto, è equiparabile a un'istanza in senso tecnico e fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • La fase preliminare di convocazione del richiedente per la formalizzazione della domanda di visto integra il procedimento amministrativo di rilascio del visto e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo sull'inerzia.
  • Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto previsto dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 comprende anche il tempo impiegato per fissare l'appuntamento preliminare e non può superare 90 giorni.
  • Quando l'inerzia della sede diplomatico-consolare determina un arresto procedurale e viola l'obbligo di conclusione del procedimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di procedere alla convocazione entro un termine specifico.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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