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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10940/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la disciplina della continuazione a reati e sentenze diverse da quelle effettivamente indicate nella istanza presentata (ossia il giudice aveva deciso su sentenze del 2011 e 2013 anziché sulle tre sentenze indicate dal condannato del 2018-2019), agendo di ufficio e omettendo di pronunziarsi sulle specifiche domande formulate ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 81 (c.p.), 666 e 671 (c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Teramo (diversa persona fisica). La Corte ha censurato il comportamento del giudice dell'esecuzione che ha deciso ex officio su fatti non oggetto della richiesta e non ha deciso sulle istanze effettivamente presentate; la richiesta del Procuratore Generale di dichiarare il ricorso inammissibile non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Regola la disciplina della continuazione e costituisce la norma sulla quale il condannato aveva chiesto l'intervento del giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea che il giudice deve decidere sulle istanze proposte e non può sostituirsi alle parti.

  • art. 666, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il procedimento di esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore: la pronuncia del giudice dell'esecuzione adottata di ufficio, fuori dalle ipotesi tassative (es. amnistia/indulto), è viziata, violando il principio della domanda.

  • art. 81 c.p. (comma contestato)

    Riferito nella censura relativa alla determinazione della pena in relazione alla concorrenza/continuazione; la questione è stata richiamata come elemento della presunta violazione di legge nella ricostruzione del cumulo.

  • art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    Norma sulla nullità insanabile: la giurisprudenza citata è richiamata per affermare che il provvedimento adottato di ufficio dal giudice dell'esecuzione, al di fuori delle ipotesi consentite, è affetto da nullità insanabile.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 23525 del 18/5/2021 (Barzine')

    Precedente che conferma il principio secondo cui il procedimento di esecuzione richiede impulso di parte e che il provvedimento del giudice adottato d'ufficio, salvo le eccezioni legislative, è viziato da nullità.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve decidere solo sulle istanze effettivamente proposte dalle parti (principio della domanda): pronunce ex officio, salvo le eccezioni previste dalla legge (es. amnistia/indulto), sono viziabili per nullità.
  • La richiesta di applicazione della continuazione deve indicare chiaramente le sentenze e i reati oggetto: se il provvedimento finale concerne sentenze diverse da quelle richieste, la decisione è annullabile.
  • Se il giudice omette di decidere sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio affinché si pronunci correttamente sul merito.
  • In caso di annullamento per vizio di competenza o per decisione adottata d'ufficio, il rinvio viene disposto a diverso magistrato per garantire imparzialità (richiamo alla giurisprudenza costituzionale).
  • Chi propone l'istanza di cumulo/continuazione deve assicurarsi che il provvedimento di esecuzione iniziale (es. SIEP) riporti correttamente le sentenze e che la domanda sia chiara e completa, perché errori formali possono pregiudicare l'accoglimento.
  • La valutazione della utilità di considerare antecedenti o reati di lungo periodo (es. antecedenza di sette anni) resta questione di merito che il giudice dell'esecuzione deve affrontare espressamente nella motivazione.

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