Ordinanza n. 480/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento in parte qua della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – ARERA n.477 del 17 ottobre 2023 avente a oggetto “APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) PER LE ANNUALITÀ 2020- 2021. RISULTATI FINALI”, limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto ad ASA spa: -la premialità per il macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, -la premialità per il macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”; e per annullamento di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 477 del 17 ottobre 2023, limitatamente al mancato riconoscimento delle premialità relative ai macro-indicatori M4 e M5 della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato
Esito
La controversia
La società gestrice del servizio idrico integrato ha impugnato in parte qua la deliberazione ARERA n. 477 del 17 ottobre 2023, con la quale sono stati definiti i risultati finali del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per le annualità 2020-2021. La ricorrente contesta il mancato riconoscimento della premialità relativa al macro-indicatore M4, concernente l'adeguatezza del sistema fognario, e al macro-indicatore M5, concernente lo smaltimento dei fanghi in discarica, chiedendo altresì l'annullamento degli atti connessi, consequenziali e presupposti. Dall'ordinanza non emergono ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice non esamina il merito delle censure.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né esaminato la legittimità della deliberazione impugnata. Rilevato che, dopo dicembre 2023, non risultavano depositati ulteriori atti o documenti, ha disposto incombenti istruttori per verificare la permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione di merito e per acquisire un aggiornamento della situazione controversa. La ricorrente deve dichiarare motivatamente se intende ancora ottenere una decisione, aggiornare i fatti e gli atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di istruttoria. ARERA, costituita con atto di mera forma, deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali sopravvenuti provvedimenti o fatti rilevanti per l'interesse alla decisione o per l'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia, in particolare della parte onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse, potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali concernenti l'acquisizione di elementi utili alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la gestione e la definizione del giudizio camerale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre conseguenze processuali dall'inerzia della parte rispetto all'ordine istruttorio concernente la permanenza dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il giudice ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di un fascicolo processuale non aggiornato e di una controversia suscettibile di essere incisa da fatti o provvedimenti sopravvenuti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori volti a verificare l'attualità dell'interesse a ricorrere e a acquisire chiarimenti documentati dall'amministrazione resistente.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione deve riguardare non solo la dichiarazione della parte ricorrente, ma anche l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti amministrativi idonei a incidere sull'effettiva utilità di una pronuncia di merito o sull'esito del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →