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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza del giudicato del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n.1103/2024, RG n. 1738/2024, in data 19 luglio 2024, dichiarato definitivamente esecutivo dal Giudice di Pace di Sassari il 25 novembre 2025 ai sensi dell’art. 654 c.p.c.;

Giustizia amministrativa202501188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo di dover conformarsi alla dichiarazione congiunta delle parti circa la composizione stragiudiziale della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate, come concordato dalle parti.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 1103/2024, definitivamente esecutivo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sassari il 19 luglio 2024 e dichiarato definitivamente esecutivo il 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 654 c.p.c., nei confronti dell'ASL debitrice. Nel corso del giudizio, le parti hanno dichiarato di avere composto stragiudizialmente la controversia, anche relativamente alle spese, chiedendo di conseguenza la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo posto a base del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta composizione stragiudiziale della controversia, dichiarata congiuntamente dalle parti, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla definizione transattiva della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia concordata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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