Cassazione Civile, Ordinanza n. 03592/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi avviati mediante D.I.A. su un immobile sito in Milano, relativi alla realizzazione di una struttura/vano tecnico per una centrale fotovoltaica, di una scala esterna di accesso e manutenzione e di una pensilina a copertura di posti auto. Il Comune, dopo rilievi istruttori e varianti presentate dai privati, ha poi annullato il titolo abilitativo formatosi sulle D.I.A. per asserita mancanza di prova della proprietà del suolo e per mancata acquisizione del consenso dei terzi in relazione alle distanze regolamentari; in seguito ha adottato anche un ordine di demolizione e ripristino. I privati hanno impugnato i provvedimenti avanti al giudice amministrativo, ottenendo in appello una verificazione e una decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela e la demolizione. Contro tale sentenza i privati hanno proposto ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., deducendo due motivi sostanzialmente identici: violazione dei limiti esterni della giurisdizione, perché il Consiglio di Stato avrebbe invaso il merito amministrativo sostituendosi al Comune nella valutazione dei presupposti dell'autotutela e integrando postume le ragioni del provvedimento, e perché avrebbe svolto una verificazione istruttoria interna al processo in luogo di annullare il provvedimento e rimettere la valutazione all'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse superato i limiti esterni della giurisdizione, poiché non si era sostituito al Comune nell'esercizio del potere amministrativo né aveva emesso un provvedimento amministrativo di secondo grado, ma aveva legittimamente esercitato il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato, verificandone la fondatezza anche in fatto mediante i poteri istruttori consentiti dal codice del processo amministrativo, inclusa la verificazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del Comune di Milano e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti del condominio intimato, rimasto solo intimato e non costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
È il parametro costituzionale richiamato per il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
È la disposizione che consente il ricorso in cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 66 c.p.a.
È richiamato come base del potere istruttorio del giudice amministrativo di disporre verificazione ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne applica la previsione per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 27 L.R. n. 12/2005
È citato nella ricostruzione dei fatti come norma regionale richiamata dai ricorrenti per qualificare gli interventi come ristrutturazione edilizia.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli casi di reale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è ammessa una rivalutazione del merito della controversia amministrativa.
- Il giudice amministrativo, nel controllare la legittimità di un provvedimento, può estendere il proprio esame anche ai profili di fatto quando da essi dipenda la validità dell'atto impugnato, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo.
- L'utilizzo di una verificazione o di altri mezzi istruttori per accertare lo stato dei luoghi, le distanze o altri presupposti fattuali non integra di per sé sostituzione del giudice all'amministrazione, se il giudice si limita a scrutinare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base dei motivi già posti a suo fondamento.
- Non vi è sconfinamento nella giurisdizione quando il giudice amministrativo conferma la legittimità di un atto amministrativo già motivato su più presupposti, dopo aver verificato l'esistenza in fatto di tali presupposti senza emanare un nuovo provvedimento amministrativo.
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