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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19103/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bertuccelli, amministratore delegato di Latina Ambiente S.p.A. (società a prevalente capitale pubblico), era stato condannato per peculato per aver percepito nei cedolini stipendiali somme ritenute non dovute (euro 73.893,97 nel periodo dicembre 2008 - agosto 2010, in parte poi restituite). Ha proposto ricorso articolando nove motivi: carenza degli elementi costitutivi del peculato (assenza di appropriazione e di possesso/disponibilità del denaro), buona fede e errore sul fatto (art. 47 c.p.), possibile diversa qualificazione come abuso d'ufficio, questioni di prescrizione con contestazione del calcolo dei periodi di sospensione Covid, illegittimità della misura e della mancata sospensione condizionale della pena accessoria (art. 166 c.p.), mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n.6 c.p.) per le restituzioni e negazione del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Pur ammettendo la materialità della percezione delle somme, la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse affetta da aporie: mancava prova che Bertuccelli si fosse appropriato del denaro o che avesse la disponibilità/possesso in virtù del suo ufficio; l'affermazione che egli "avesse disposto" l'autoliquidazione è apodittica e priva di elementi probatori. Inoltre la carenza probatoria circa il momento e il modo dell'appropriazione rendeva illogica la condanna per peculato (e, se vi fossero state false giustificazioni, la fattispecie pertinente sarebbe stata la truffa). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata statuendo che il fatto non sussiste (decisione che prevale sulla questione della prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato richiede l'appropriazione di denaro pubblico e che l'agente abbia il possesso o la disponibilità del denaro in ragione del proprio ufficio; la mera percezione di somme non prova automaticamente l'appropriazione se non dimostrata la disposizione o il controllo sui flussi.

  • art. 47 cod. pen. (errore sul fatto / buona fede)

    L'incolpevole errore sul fatto può escludere il dolo; la buona fede dell'agente (es. ragionevole convinzione di legittimità delle attribuzioni) è rilevante per escludere l'elemento psicologico del reato.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Se la condotta fosse consistita nella produzione di documentazione falsa a supporto delle spettanze, la fattispecie più appropriata sarebbe la truffa aggravata, non il peculato.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (ravvedimento attivo)

    La parziale o totale restituzione delle somme può integrare il ravvedimento attivo, idoneo a costituire circostanza attenuante, da valutare ai fini del giudizio di responsabilità e della pena.

  • art. 166 comma 1 cod. pen.

    La norma disciplina l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale in relazione a determinate fattispecie; la legge n. 3/2019 ha introdotto disposizioni rilevanti ma la loro applicazione richiede accertamento temporale rispetto alla commissione del reato (non si può applicare retroattivamente per fatti anteriori).

  • normativa sulla sospensione dei termini per motivi "Covid"

    Il calcolo dei termini di prescrizione deve considerare i periodi di sospensione previsti dalla disciplina emergenziale; tuttavia la Corte non si è pronunciata definitivamente sulla prescrizione perché ha annullato la sentenza per assenza del fatto.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di peculato occorre provare non solo la percezione di somme, ma anche l'appropriazione e il possesso o la disponibilità del denaro in ragione dell'ufficio: mere scritture in busta paga non bastano.
  • La carenza di motivazione specifica e di elementi probatori concreti sulla modalità di autoliquidazione può comportare l'annullamento della condanna per insufficienza della prova.
  • L'assenza di documentazione giustificativa delle spese non prova automaticamente l'appropriazione; se ve ne fosse stata invece produzione di documentazione falsa la fattispecie pertinente potrebbe essere la truffa (art. 640 c.p.).
  • La restituzione delle somme può costituire ravvedimento attivo (art. 62 n.6 c.p.) e incidere sulle conseguenze penali e sui benefici (anche sulla non menzione), purché adeguatamente valutata nel giudizio.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente alla commissione del fatto (es. legge n.3/2019) non devono essere applicate retroattivamente per togliere benefici maturati anteriormente; occorre verificare la decorrenza temporale.
  • Le questioni di prescrizione legate ai periodi di sospensione Covid richiedono calcoli precisi; tuttavia, se la sentenza è infondata per carenza probatoria, la Cassazione può decidere per l'annullamento senza rinvio statuendo che il fatto non sussiste, anticipando così il giudizio sulla prescrizione.

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