Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da una società avente sede in una zona colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. Il giudice tributario di merito aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la sentenza non ne esamina il contenuto perché rileva preliminarmente un vizio della notificazione del ricorso: l’atto era stato spedito per posta, ma non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, unico documento idoneo a provare l’avvenuta consegna e la data del perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Rileva che, in caso di notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non integra una mera nullità sanabile, bensì determina l’inesistenza della notificazione; perciò non può disporsi la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e il ricorso va dichiarato inammissibile. Poiché la società contribuente non ha svolto difese, non viene pronunciata condanna alle spese. La Corte aggiunge che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992
è la base normativa dell’istanza di rimborso presentata dalla contribuente in relazione alle agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990
art. 149 c.p.c.
l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del plico, la data di perfezionamento della notificazione e l’identità del destinatario
art. 291 c.p.c.
non è applicabile la rinnovazione della notificazione quando la mancanza dell’avviso di ricevimento determina inesistenza della notificazione, non mera nullità
art. 379 c.p.c.
l’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione
art. 380-bis c.p.c.
nel procedimento camerale la produzione dell’avviso di ricevimento è ammessa fino all’adunanza della Corte, prima della relazione
art. 372, comma 2, c.p.c.
la produzione dell’avviso di ricevimento può avvenire anche senza notificazione mediante elenco alle altre parti, nei limiti temporali indicati dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; la semplice spedizione non è sufficiente.
- L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l’avvenuta notificazione, la data del perfezionamento e l’identità del consegnatario.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, quando il ricorso sia stato notificato per posta, comporta inesistenza della notificazione e non mera nullità sanabile ex art. 291 c.p.c.
- Se l’intimato non svolge difese e manca l’avviso di ricevimento, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, senza possibilità di assegnare un termine per il deposito successivo oltre i limiti processuali indicati.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica all’amministrazione pubblica che fruisca della prenotazione a debito.
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