Cassazione Penale, Sentenza n. 8002/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. di Asti che aveva applicato la custodia cautelare (poi sostituita per Giovane con obbligo di dimora) per: a) Giovane Ignazio (capo 3) del reato di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, arma che sarebbe stata ceduta a E. Lo Porto e poi utilizzata nel tentato omicidio di F. Gjoka; b) Pillitteri Valerio (capo 19) di rapina pluriaggravata in concorso. Il Procuratore ha dedotto la manifesta illogicità, carenze e contraddizioni della motivazione del Tribunale di Torino in relazione alla esclusione della gravità indiziaria, censurando in particolare: per Giovane, la valutazione sul momento della consegna dell'arma (antecedente al 12.10.2016) e la svalutazione del contenuto di intercettazioni (conversazione del 27/12/2019) ritenute indizianti; per Pillitteri, l'omessa o insufficiente valutazione di elementi indiziari riferiti alla sua presenza e rapporti con gli altri indagati (orari, contatti telefonici, conversazioni di Belfiore, abbandono del telefono presso la compagna, riferimenti a un 'ragazzo nuovo' albanese).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente pubblico ministero. Ha ritenuto che il Procuratore non abbia indicato né dimostrato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari necessarie a giustificare l'impugnazione dell'esclusione della gravità indiziaria operata dal Tribunale di Torino. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il pubblico ministero che impugna un provvedimento di riesame che ha escluso la gravità indiziaria deve esporre elementi idonei a provare la persistenza delle esigenze cautelari, salvo il caso in cui operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Poiché tale presunzione non operava nel caso di specie e non sono stati forniti elementi a sostegno dell'attualità delle esigenze cautelari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza del Tribunale di Torino rimane efficace.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Individua la competenza del tribunale in sede di riesame; il Tribunale di Torino ha esercitato tale funzione annullando l'ordinanza del G.i.p. di Asti in relazione alla gravità indiziaria
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione (manifesta illogicità della motivazione); la Corte però ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse riconducibile all'insufficiente rappresentazione delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione che può rendere implicita l'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha ricordato che quando opera questa presunzione il PM può ritenersi implicitamente assistito dall'interesse, mentre nel caso di specie la presunzione non operava
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sull'ingiusta detenzione richiamata a spiegare che il PM non può avere interesse contrapposto rispetto all'indagato a vedersi escluso il diritto alla riparazione; questo profilo contribuisce a limitare l'interesse impugnatorio del PM
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 46129/2021; Sez. 6, n. 2386/1998; Sez. 6, n. 12228/2018 e altre citate)
Richiamata per stabilire i criteri di ammissibilità dei ricorsi del pubblico ministero avverso provvedimenti di riesame e per precisare l'onere del PM di dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari quando l'impugnazione riguarda la gravità indiziaria
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugna in Cassazione una decisione di riesame che esclude la gravità indiziaria deve dimostrare anche l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Se per il reato in questione opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., l'interesse del PM può ritenersi implicitamente sussistente; in assenza di tale presunzione il PM deve fornire elementi a sostegno della persistenza delle esigenze cautelari
- Quando il giudice di riesame esclude sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il PM deve articolare censure specifiche su entrambi i profili; contestare solo la motivazione sulla gravità indiziaria senza riferire le esigenze cautelari è insufficiente
- La Corte di cassazione, in sede di legittimità, verifica primariamente l'ammissibilità del ricorso rispetto all'interesse concreto del ricorrente; la contestazione di profili meramente probatori può risultare inammissibile se priva del collegamento con l'interesse cautelare attuale
- In casi analoghi è opportuno che il PM, oltre a criticare eventuali errori logici del riesame sulla valutazione degli indizi, aggiorni e renda esplicito il quadro cautelare (rischio di fuga, inquinamento delle prove, pericolo per l'incolumità pubblica) per soddisfare l'onere di rappresentazione dell'interesse
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