Cassazione Penale, Sentenza n. 8319/2022 del 10/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riqualificato i fatti: Trajkovic contestava la diversa qualificazione da truffa informatica (art. 640 ter) a ricettazione (art. 648), sostenendo che sussisteva prova del suo coinvolgimento nel reato presupposto (messa a disposizione della carta elettronica per incassare i proventi delle truffe). Faggion deduceva violazione del divieto di reformatio in peius e chiedeva declaratoria di estinzione per prescrizione, poiché la Corte d'appello aveva mutato la qualificazione originaria del fatto in sede di appello rigettando la richiesta di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di Trajkovic, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente riqualificato i fatti in ricettazione nonostante la documentata e credibile partecipazione dei ricorrenti al reato presupposto (contributo alla frode mediante messa a disposizione della carta). Sulla base del "privilegio della produzione", quando risulta la partecipazione al reato presupposto occorre prova positiva di estraneità per contestare la ricettazione. Perciò la riqualificazione in ricettazione è illegittima; in conseguenza, i reati come originariamente qualificati (art. 640 ter) si erano estinti per prescrizione prima della data del giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
art. 640 ter cod. pen.
Rappresenta la qualificazione originaria (truffa informatica). La Cassazione ha ritenuto che, come accertato in primo grado, i fatti rientrassero in questa norma e che la prescrizione di tali reati fosse intervenuta prima del giudizio d'appello.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte d'appello aveva riqualificato i fatti sulla base di questa fattispecie, ma la Cassazione ha osservato che la configurabilità della ricettazione richiede prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto quando sussistono elementi che indicano la sua partecipazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorso di Faggion in relazione al divieto di reformatio in peius; la questione è stata assorbita dalla decisione sostanziale della Corte che ha annullato la riqualificazione in ricettazione.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione evocata in relazione alla richiesta difensiva; la Cassazione ha confermato che i reati, nella qualificazione di primo grado, erano estinti per prescrizione.
Massime di principio
- La ricettazione non può essere agevolmente applicata quando dalle prove emerge la partecipazione dell'imputato al reato presupposto: in tali casi vale il "privilegio della produzione" e per configurare la ricettazione occorre prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato precedente.
- Se il giudice di grado inferiore ha qualificato il fatto come reato presupposto (es. truffa informatica) e tale qualificazione è supportata da prove documentali credibili, la successiva riqualificazione in ricettazione in appello è impropria salvo che emergano prove dell'estraneità all'illecito originario.
- La modifica della qualificazione giuridica dei fatti in appello non può ingenerare un peggioramento della posizione del reo (divieto di reformatio in peius); tuttavia, se la riqualificazione comporta effetti sulla prescrizione, la Corte di legittimità può intervenire per valutare correttamente la qualificazione e l'eventuale estinzione per prescrizione.
- Quando la prescrizione è intervenuta prima del giudizio d'appello rispetto alla qualificazione corretta dei fatti, la decisione di annullamento senza rinvio per estinzione del reato è lo strumento appropriato.
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