Cassazione Civile, Ordinanza n. 02632/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale notificata da Riscossione Sicilia s.p.a., con la quale, a seguito di decreto ministeriale di revoca di un finanziamento pubblico già erogato, veniva richiesto alla destinataria di restituire le somme ricevute. Il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i contenuti specifici dei motivi. In sede di legittimità era stata inizialmente rilevata la nullità della notifica del ricorso, perché effettuata al procuratore di Riscossione Sicilia s.p.a. anziché ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte aveva quindi assegnato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica. La ricorrente provvedeva però oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, sostenendo di fatto una tempestività non accolta dalla Corte, anche perché il giudizio era qualificato come opposizione agli atti esecutivi e quindi non soggetto alla sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato d’ufficio che la rinnovazione della notifica del ricorso, disposta a seguito dell’ordinanza interlocutoria che aveva evidenziato la nullità della notifica originaria, era stata eseguita oltre il termine perentorio di sessanta giorni assegnato ex art. 291 c.p.c. dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre precisato che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, non opera la sospensione feriale dei termini. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché l’intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Consente la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’adunanza camerale.
art. 291 c.p.c.
Il termine assegnato per la rinnovazione della notifica è perentorio; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso.
L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell’importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la Corte assegna un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso, la rinnovazione deve avvenire entro il termine stabilito, a pena di inammissibilità del ricorso.
- Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
- La nullità della notificazione del ricorso può essere sanata solo mediante rinnovazione tempestiva nel termine perentorio fissato dal giudice.
- L’inutile decorso del termine per la rinnovazione della notifica determinato ai sensi dell’art. 291 c.p.c. comporta l’impossibilità di esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile, se ne ricorrono i presupposti normativi, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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