Cassazione Civile, Ordinanza n. 14169/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, che svolgeva in base a contratto di servizio la gestione del trasporto urbano e di area urbana e che dal 10 maggio 2010 operava sulla base di contratto stipulato direttamente con il Comune di Milano, aveva versato per l’anno d’imposta 2011 l’IRAP senza fruire della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997. Chiese quindi il rimborso dell’imposta asseritamente versata in eccedenza; l’ufficio rimase inerte, formando il silenzio-rifiuto, ma poi notificò un espresso provvedimento di rigetto. In primo grado il ricorso del contribuente fu respinto nel merito; in appello la CTR accolse l’impugnazione incidentale dell’Agenzia e condannò la società alle spese. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) nullità della sentenza per non avere dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio, perché meramente riproduttivo delle difese di primo grado e non specificamente critico; 2) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il silenzio sull’istanza di rimborso avrebbe già avuto valenza provvedimentale e che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, l’amministrazione non avrebbe potuto emanare un successivo diniego espresso idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al merito del diniego di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ricordando che nel processo tributario l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 non richiede una formulazione formalistica dei motivi di appello, essendo sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sommaria, delle ragioni di doglianza ricavabile dall’atto nel suo complesso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: quando, dopo il formarsi del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’amministrazione notifichi un provvedimento espresso di rigetto, da tale notificazione decorre il più breve termine per impugnare l’atto espresso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; quindi il contribuente non può proseguire la controversia introdotta contro il silenzio-rifiuto come se il successivo atto non esistesse. La Corte ha escluso ogni questione di legittimità costituzionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo assorbito dal rigetto dei primi due. La società è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
c.d. disciplina del cuneo fiscale
richiamato come base della deduzione IRAP non fruita dal contribuente, ma non oggetto di una specifica interpretazione nel merito, poiché la decisione si è concentrata sui profili processuali dell’impugnazione del diniego di rimborso
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario i motivi di appello devono essere specifici, ma la specificità non richiede formule sacramentali; è sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, delle ragioni della doglianza ricavabile dall’atto nel suo complesso
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
se, dopo il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’amministrazione notifica un diniego espresso, da tale notifica decorre il termine decadenziale per impugnare l’atto espresso, con esclusione della prosecuzione automatica della lite sul silenzio-rifiuto
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato quale norma sul vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non è soggetto a un formalismo rigoroso: i motivi sono specifici se consentono di comprendere in modo univoco, dal complesso dell’atto, quali capi della decisione siano censurati e per quali ragioni.
- Quando, dopo la formazione del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’amministrazione emette e notifica un provvedimento espresso di diniego, l’impugnazione deve essere proposta avverso tale atto espresso nel termine proprio, che decorre dalla sua notificazione.
- Il successivo diniego espresso non è privo di rilevanza solo perché preceduto dal silenzio-rifiuto: esso interrompe l’inerzia amministrativa e costituisce un autonomo atto lesivo da impugnare.
- Se la cassazione respinge i primi motivi di ricorso per questione processuale o di diritto che assorbe le ulteriori censure, il motivo residuo che riguarda il merito può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta.
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