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Sentenza

Sentenza n. 9962/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, - della richiesta di nota di credito pervenuta a Segesta Latina S.p.A. dall'ASL Roma 1 prot. n. 0157468 del 30 ottobre 2023, recante “San Francesco Caracciolo – Saldi 2021 prestazioni Hospice”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo: a. la nota dell'ASL Roma 1 prot. n. 181558 del 13 dicembre 2023, recante “Hospice San Francesco Caracciolo – Ns Riscontro alla vs PEC del 20 novembre 2023”; b. laddove necessario, la nota dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, n. prot. U0357854 del 30 marzo 2023; c. le eventuali determinazioni di cui alle e-mail dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio del 9 agosto 2022 e del 13 settembre 2022; d. ogni determinazione del Ministero della Salute e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze eventualmente rilevante ai fini dell'emanazione degli atti e provvedimenti elencati sopra; e e. ogni altro atto delle resistenti o di altre amministrazioni citato in quelli elencati sopra e non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SEGESTA LATINA S.P.A. il 10\6\2024: per l’annullamento nonché, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori - della nota dell’ASL Roma 1 prot. n. 44139 del 18 marzo 2024, trasmessa a mezzo pec nella stessa data, recante “San Francesco Caracciolo – Ulteriori chiarimenti e riscontro alla vs PEC del 07/03/2024 acquisita con prot. aziendale n. 39422/2024 del 08/03/2024”; e - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto; ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso principale, vale a dire - la richiesta di nota di credito pervenuta a Segesta Latina S.p.A. dall’ASL Roma 1 prot. n. 0157468 del 30 ottobre 2023, recante “San Francesco Caracciolo – Saldi 2021 prestazioni Hospice”; e, ove occorrer possa, - la nota dell’ASL Roma 1 prot. n. 181558 del 13 dicembre 2023, recante “Hospice San Francesco Caracciolo – Ns Riscontro alla vs PEC del 20 novembre 2023”; - laddove necessario, la nota dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell’Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, n. prot. U0357854 del 30 marzo 2023; - le eventuali determinazioni di cui alle e-mail dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell’Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio del 9 agosto 2022 e del 13 settembre 2022; - ogni determinazione del Ministero della Salute e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze eventualmente rilevante ai fini dell’emanazione degli atti e provvedimenti elencati sopra; e - ogni altro atto delle resistenti o di altre amministrazioni citato in quelli elencati sopra e non conosciuto nonché per la condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla restituzione di tutto quanto eventualmente versato dalla ricorrente e/o trattenutole in ottemperanza ai provvedimenti impugnati, oltre interessi come per legge

Giustizia amministrativa202400948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di emissione di nota di credito relativa al contributo una tantum Covid già corrisposto per l'anno 2021, nonché gli atti connessi e la successiva nota di chiarimenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la richiesta dell'ASL Roma 1 di emettere una nota di credito per restituire il contributo una tantum già erogato per il 2021 in relazione alle prestazioni hospice, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, una successiva nota di chiarimenti. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1, comma 2-bis, e 12 l. 241/1990, del principio di tutela del legittimo affidamento e del divieto di retroattività dell'azione amministrativa; difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà; disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e agli operatori privati operanti in altre Regioni; falsa applicazione dell'art. 1, comma 495, l. 178/2020. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione e ha contestato l'eccessiva quantificazione della pretesa restitutoria, chiedendo anche la rimodulazione dell'ordine di pagamento. La Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati erano stati sostituiti dalla nota ASL del 22 luglio 2024, non impugnata dalla società.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti impugnati erano stati integralmente sostituiti dalla successiva nota dell'ASL Roma 1 del 22 luglio 2024, con cui, sulla base delle indicazioni regionali, erano stati rideterminati il saldo del contributo, i recuperi finanziari effettuati e le fatture da sbloccare o liquidare. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tale nuovo provvedimento, non permaneva un interesse attuale alla decisione sugli atti precedenti. Il Collegio ha comunque rilevato, richiamando la sentenza n. 9308/2026 relativa a fattispecie analoga, che le censure sarebbero state infondate. In particolare, il contributo previsto dall'art. 1, comma 495, l. 178/2020 era una facoltà regionale, soggetta a un limite massimo del 90% del budget e alla salvaguardia dell'equilibrio economico del SSR; l'erogazione iniziale aveva quindi natura provvisoria, potendo essere rideterminata sulla base del bilancio consuntivo e delle risorse disponibili. Il successivo contributo regionale era stato ridotto linearmente per tutti gli aventi diritto a causa dell'insufficienza dello stanziamento, secondo una modalità ritenuta proporzionata, non illogica e rispettosa della par condicio. È stata esclusa la violazione dell'obbligo di motivazione, essendo sufficiente, per l'attività vincolata, l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali. È stato inoltre escluso un affidamento meritevole di tutela alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate e ritenuta generica la censura di disparità di trattamento. Le medesime considerazioni hanno condotto a escludere la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 495, l. 178/2020

    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

    La disposizione attribuisce alla Regione una facoltà, non un diritto automatico della struttura accreditata, stabilisce un limite massimo e impone il rispetto dell'equilibrio economico del SSR; l'erogazione può quindi avere natura provvisoria ed essere rideterminata.

  • art. 12-bis d.l. 51/2023, convertito dalla l. 87/2023

    Le regioni e le province autonome ... possono ... concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate ... al fine di ristorare ... i costi fissi comunque sostenuti ...

    Consente, a determinate condizioni e con risorse del bilancio autonomo regionale, l'erogazione di un contributo una tantum alle strutture private accreditate per i costi fissi sostenuti durante le sospensioni delle attività ordinarie nel 2021.

  • art. 5 l.r. Lazio 9/2024

    Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalle aziende sanitarie locali a seguito di apposita rendicontazione ... e non può superare il 90 per cento del budget assegnato ...

    Disciplina il riconoscimento regionale del contributo Covid una tantum per il 2021 e ne subordina l'erogazione alla rendicontazione, entro il limite del 90% del budget.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Costituisce il riferimento normativo per gli accordi e i contratti con le strutture private accreditate.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali invocati per censurare disparità di trattamento, incidenza sulla libertà d'impresa e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha ritenuto infondate le relative censure.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e tutela dell'affidamento; il giudice ha escluso un affidamento meritevole di tutela alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate.

  • art. 12 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente, senza che dal testo emerga una specifica applicazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Quando gli atti amministrativi impugnati sono integralmente sostituiti da un successivo provvedimento non impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi utilmente sugli atti ormai privi di efficacia lesiva attuale.
  • Il contributo previsto in favore delle strutture sanitarie private accreditate dall'art. 1, comma 495, l. 178/2020 costituisce una facoltà regionale, entro il limite massimo del 90% del budget e nel rispetto dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale; la disposizione non attribuisce un diritto automatico alla conservazione dell'intero importo inizialmente erogato.
  • Quando l'erogazione di un contributo sanitario è subordinata alla verifica consuntiva delle risorse disponibili e dell'equilibrio finanziario del SSR, l'erogazione iniziale può avere natura provvisoria e l'amministrazione può procedere alla successiva rideterminazione dell'importo senza violare, di per sé, il legittimo affidamento.
  • La riduzione lineare di un contributo pubblico, applicata uniformemente a tutti gli aventi diritto per adeguare le richieste complessive allo stanziamento disponibile, è coerente con i principi di par condicio, proporzionalità e ragionevolezza, salvo specifici elementi che dimostrino disparità o arbitrarietà.
  • Nell'esercizio di attività vincolata, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali che giustificano la determinazione adottata.
  • La diversità dei regimi di sostegno applicabili agli operatori sanitari accreditati in Regioni diverse non integra, di per sé, disparità di trattamento, in considerazione delle competenze regionali e della possibile differenza delle risorse e degli equilibri dei rispettivi servizi sanitari regionali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRevoca e recupero dei contributiDanno da provvedimento illegittimoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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