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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale Ordinario di Matera n. 114/2025 del 24.03.2025.

Giustizia amministrativa202500427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Matera n. 114/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva alle amministrazioni debitrici il 28 maggio 2025. Il decreto aveva ordinato alla Regione Basilicata e alla Comunità Montana Basso Sinni, in solido, il pagamento di somme di denaro. Le amministrazioni non hanno adempiuto. Sono stati chiesti la fissazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., e ha verificato il rispetto dei termini processuali nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Considerata la mancata contestazione e applicati i criteri sull'onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, ha ritenuto provato il perdurante inadempimento. Ha dichiarato l'obbligo solidale delle amministrazioni di dare esecuzione integrale al decreto, detratto quanto eventualmente già pagato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, ponendo le spese della funzione commissariale a carico delle amministrazioni e liquidandole in euro 1.500,00 oltre spese. Ha inoltre disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo pagamento. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; il giudice ha precisato che le spese comprendono anche quelle accessorie relative agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali al giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali propri del rito camerale sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni debitrici deve decorrere inutilmente prima dell'esecuzione forzata nei loro confronti; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 647 c.p.c.

    L'attestazione del giudice civile ha reso provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.

    Il principio di non contestazione ha contribuito a fondare la prova del perdurante inadempimento delle amministrazioni.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002

    Parametro utilizzato per liquidare in euro 1.500,00 il compenso del commissario ad acta.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Parametro richiamato per la liquidazione delle spese di lite in euro 2.600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, purché il titolo sia esecutivo e siano rispettati i termini processuali applicabili.
  • Prima di promuovere l'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice deve essere decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento, unitamente alla documentazione della notificazione del titolo esecutivo e del mancato pagamento, consente di ritenere provato il perdurante inadempimento dell'amministrazione secondo il principio di non contestazione.
  • In caso di mancata esecuzione del titolo entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e porre a carico dell'amministrazione inadempiente le spese della funzione commissariale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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