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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante al difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, difeso in un procedimento penale per direttissima comprensivo della fase di convalida dell'arresto. Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'opposizione del difensore contro il decreto di liquidazione, ritenendo legittima, in base a un Protocollo locale del 18 dicembre 2014, la liquidazione unitaria dei compensi per la fase della convalida dell'arresto e per la fase della direttissima, considerate come svolte senza soluzione di continuità. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice deciso senza contraddittorio sulla questione dell'applicabilità del Protocollo; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 702 bis c.p.c. e dell'art. 87 disp. att. c.p.c., per avere il giudice posto a base della decisione documenti non prodotti dalle parti e non comunicati; 3) violazione degli artt. 391, 449 e 451 c.p.p., dell'art. 12, comma 3, d.m. n. 55/2014 e del punto 15 della tabella allegata; 4) violazione dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 1 e 12, comma 3, d.m. n. 55/2014, per aver liquidato compensi inferiori ai minimi parametrali; 5) omessa pronuncia sulle spese documentate ex art. 112 c.p.c.; 6) omessa motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, ritenendo assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la causa tenendo conto dei principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse impropriamente fondato la decisione su un Protocollo locale, atto privo di valore normativo e non vincolante per il difensore, senza instaurare il contraddittorio sul punto; ha inoltre osservato che, secondo i parametri forensi applicabili, la fase della convalida dell'arresto è autonoma rispetto al successivo giudizio direttissimo. L'ordinanza era pertanto viziata anche per il richiamo a una regola protocollare in contrasto con la disciplina dei parametri e per difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente in cassazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    impone il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio prima della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su elementi non introdotti ritualmente nel processo.

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato quale norma del rito applicato nel giudizio di opposizione.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione e comunicazione degli atti/documenti.

  • art. 391 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme penali asseritamente violate.

  • art. 449 c.p.p.

    la Corte richiama la disciplina del giudizio direttissimo e la sua autonomia rispetto alla convalida dell'arresto.

  • art. 451 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme del rito direttissimo.

  • art. 12, comma 3, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi professionali.

  • punto 15 tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014

    prevede la scansione delle fasi del giudizio penale, distinguendo cautelari personali e fase dinanzi al tribunale.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sui minimi parametrali.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    impone di liquidare al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato un compenso osservando la tariffa professionale e senza superare i valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno e dell'incidenza degli atti compiuti.

  • art. 1 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato insieme ai parametri forensi per la liquidazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia sulle spese documentate.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attenersi ai parametri forensi applicabili e motivare la liquidazione in relazione alla concreta attività svolta e all'incidenza degli atti sulla posizione processuale assistita.
  • Un protocollo locale sulla liquidazione dei compensi non ha valore normativo né efficacia vincolante per il difensore, sicché non può essere posto d'ufficio a fondamento della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio sul suo contenuto e sulla sua applicabilità.
  • La fase della convalida dell'arresto è autonoma rispetto al successivo giudizio direttissimo; ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi, non è corretto unificare automaticamente le due fasi sulla sola base della continuità fattuale del procedimento.
  • La decisione che fonda il rigetto dell'opposizione su regole non introdotte ritualmente o su un assetto motivazionale meramente assertivo è affetta da nullità per violazione del contraddittorio e/o per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRicorso per cassazione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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