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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15053/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Puppo impugnava la decisione della Corte di appello di Bari per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.). In primo grado la Corte di appello, pur escludendo la recidiva e rideterminando la pena, aveva rigettato la richiesta di pena sostitutiva motivando in modo generico con riferimenti a precedenti violazioni, senza indicarle né collegarle alla possibilità di ottemperanza delle prescrizioni imposte dalla pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e per vizio di motivazione. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto già annullato con la precedente sentenza n. 1279/2024. La Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito perché non ha valutato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. (e il relativo processo «a scalare» di sentencing), non ha verificato adeguatamente l'insussistenza delle esclusioni soggettive di cui all'art. 59 l. 689/1981 e, soprattutto, non ha motivato la prognosi negativa in ordine all'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla pena sostitutiva, limitandosi a richiamare precedenti violazioni non specificate e senza correlazione temporale o funzionale con l'inidoneità alla rieducazione.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Introduce le "pene sostitutive" nel codice penale (trasformando le precedenti sanzioni sostitutive della legge n. 689/1981) e disciplina la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione, che devono essere valutate secondo i criteri di legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena (proporzionalità, finalità rieducativa ecc.); la Corte indica che tali criteri devono guidare il giudice sia nella determinazione della pena detentiva sia nella scelta e nella determinazione della pena sostitutiva.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella scelta della pena sostitutiva nell'ambito dei limiti previsti; la Corte richiama tale disposizione per sottolineare la natura discrezionale ma vincolata del potere giudiziale.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Stabilisce le condizioni positive e l'assenza di condizioni ostative per l'applicazione delle pene sostitutive (in particolare che le pene sostitutive siano più idonee alla rieducazione e che preveniscano il rischio di ulteriori reati); la Corte precisa che il giudice deve motivare in termini prognostici la non idoneità quando neghi la sostituzione.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Elenca le esclusioni soggettive per l'applicazione della pena sostitutiva (es. reato commesso entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva, sottoposizione a misura di sicurezza, condanna per reati di cui all'art. 4-bis O.P.); il giudice deve verificare e motivare l'eventuale sussistenza di tali cause ostative.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la motivazione richiesta per le sentenze impugnate; la Corte ha annullato per violazione di tale norma in relazione al vizio di motivazione sulla decisione di non applicare la pena sostitutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Legge Cartabia" e relative modifiche)

    Ha riformato il regime delle sanzioni sostitutive introducendo modifiche al sistema e al ruolo del giudice nella scelta delle pene sostitutive; la Corte rileva che le modifiche richiedono un'applicazione coerente dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle disposizioni della legge n. 689/1981.

Massime di principio

  • Il giudice dispone di un potere discrezionale nella scelta delle pene sostitutive, ma tale potere è vincolato ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e deve essere adeguatamente motivato.
  • L'operazione di "sentencing" deve seguire un percorso logico "a scalare": determinazione della pena detentiva, esclusione delle cause ostative soggettive (art. 59 l. 689/1981), valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione e alla prevenzione di nuovi reati, scelta della pena sostitutiva concreta e eventuali prescrizioni, quindi verifica prognostica sull'ottemperanza alle prescrizioni.
  • Il rifiuto di applicare una pena sostitutiva richiede una motivazione prognostica che colleghi fattori negativi specifici (es. precedenti violazioni) all'impossibilità o improbabilità che il condannato rispetti le prescrizioni della pena sostitutiva; non è sufficiente un richiamo generico alla pericolosità o a precedenti non contestualizzati.
  • Il giudice deve indicare e motivare tempestualità e omogeneità delle violazioni pregresse quando le usa come base per una prognosi negativa, mostrando la rilevanza di tali elementi rispetto alla specifica pena sostitutiva richiesta.
  • Se più pene sostitutive sono astrattamente applicabili, il giudice deve preferire quella più idonea al percorso rieducativo, tenendo conto della richiesta dell'imputato; in assenza di richiesta, valutare e motivare la scelta.
  • Una motivazione insufficiente o incoerente sulla non applicabilità della pena sostitutiva espone il provvedimento a annullamento per vizio di motivazione e rinvio per nuovo esame.

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