Cassazione Penale, Sentenza n. 5031/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Coluccio autorizzandolo a detenere un lettore CD e CD musicali. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'impugnazione perché aveva considerato la data di ricezione della raccomandata (4 gennaio 2021) anziché la data di spedizione ai fini della tempestività (termine di 15 giorni ex art.585, lett. a), cod. proc. pen.). Il Ministero ha quindi dedotto che, avendo inviato l'impugnazione via PEC il 21 dicembre 2020 (ricevuta il 22) e mediante raccomandata il 22 dicembre 2020 (data di spedizione), l'atto era tempestivo ai sensi dell'art.583, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che la documentazione dimostra l'invio via PEC il 21 dicembre 2020 (ricevuta il 22) e la spedizione mediante raccomandata il 22 dicembre 2020. Ai sensi dell'art.583, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione tramite servizio postale si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata; il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente fatto riferimento alla data di ricezione. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio del procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 585, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione; il calcolo del termine è rilevante per verificare la tempestività dell'atto.
art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che l'impugnazione presentata tramite servizio postale si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata: la data di invio e non quella di ricezione determina la tempestività.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma la materia dei motivi di ricorso per cassazione; è la base formale con cui il Ministero ha dedotto l'errore di diritto del Tribunale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione (vincolo di contenuto dell'impugnazione).
Massime di principio
- Quando un'impugnazione è inviata tramite raccomandata, ai fini della tempestività fa stato la data di spedizione della raccomandata (data di affidamento all'ufficio postale), non la data di effettiva ricezione da parte dell'ufficio giudiziario.
- La trasmissione via PEC produce prova della data di invio/di ricezione: occorre conservare l'attestazione di invio e il timbro di ricezione per dimostrare la tempestività.
- Se si utilizzano più modalità di trasmissione (PEC e raccomandata), è sufficiente che almeno una delle modalità evidenzi la tempestività; tuttavia è consigliabile allegare alla impugnazione tutta la documentazione comprovante le date (ricevute postali, ricevute PEC).
- Il giudice che valuta la tempestività deve fare riferimento alla normativa specifica (es. art.583 c.2) e non alla data di ricezione quando la legge indica la data di spedizione; un errore in tal senso è sindacabile in cassazione per violazione di norma.
- Per evitare contestazioni, chi impugna dovrebbe spedire la raccomandata entro il termine e conservare la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale (e la ricevuta PEC), in modo da potere provare la data di invio in caso di contestazione.
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