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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32529/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva presentato quattro istanze di sgravio riferite a diverse cartelle di pagamento, assumendo che i relativi carichi dovessero ritenersi annullati di diritto per mancata risposta dell’ente impositore a precedenti domande formulate ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012. A fronte del silenzio dell’Amministrazione aveva quindi impugnato il silenzio-rifiuto. La commissione di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre il giudice di appello lo aveva accolto ritenendo che l’omessa risposta determinasse l’annullamento di diritto dei ruoli e che l’agente della riscossione fosse privo di poteri, dovendo limitarsi a trasmettere l’istanza all’ente creditore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la non impugnabilità del diniego tacito formatosi su istanza di sgravio, trattandosi di mera autotutela e non di silenzio-rifiuto impugnabile; secondo, violazione dell’art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012, deducendo che le istanze non integravano i presupposti tassativi previsti dalla norma, sia perché alcune fondavano su vizi non contemplati, sia perché altre erano prive della documentazione necessaria e quindi non facevano decorrere il termine per l’eventuale annullamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il ricorso originario del contribuente fosse inammissibile perché diretto contro un diniego tacito di autotutela/sgravio non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, mancando la deduzione di un interesse generale alla rimozione dell’atto. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili non comprende, in via generale, il silenzio-rifiuto su istanze di autotutela o di sgravio; il ricorso è ammesso solo nei casi previsti dalla norma, con riguardo al silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso.

  • art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012

    La disciplina è richiamata quale base delle istanze di annullamento/sgravio, ma la Corte ribadisce che essa ha carattere tassativo e non consente di fondare l’impugnazione su ragioni diverse da quelle tipizzate.

  • art. 1, comma 540, legge n. 228/2012

    L’annullamento non opera per motivi diversi da quelli elencati al comma 538; inoltre, se l’istanza è carente dei requisiti richiesti, il termine per la definizione non decorre.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte osserva che l’erroneo richiamo del n. 3 invece del n. 4 non è decisivo, perché rileva il contenuto sostanziale della censura; inoltre il motivo che denuncia questioni processuali è scrutinabile dalla Corte quale giudice del fatto processuale.

  • art. 369, secondo comma, lett. c), c.p.c.

    L’eccezione di improcedibilità per difetto di attestazione di conformità è stata respinta, poiché l’attestazione poteva essere validamente resa anche dal difensore del precedente grado e, nel processo tributario, dal dipendente dell’ente impositore abilitato.

  • art. 25-bis d.lgs. n. 546/1992

    Attribuisce anche al dipendente dell’ente impositore il potere di attestazione di conformità, rendendo infondata l’eccezione di improcedibilità.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per evidenziare che l’autotutela tributaria può rilevare in funzione dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, sintesi tra interesse fiscale e capacità contributiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di autotutela o di sgravio non è, di regola, impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, salvo che la legge preveda espressamente un diverso rimedio o si versi in ipotesi di silenzio-rifiuto tipizzato.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è circoscritto ai profili di legittimità del rifiuto e può essere attivato solo se il contribuente deduce un interesse pubblico, concreto e specifico, alla rimozione dell’atto, diverso dal mero interesse individuale alla rimozione del debito.
  • Non è consentito utilizzare l’impugnazione del diniego di autotutela per riaprire la contestazione della pretesa tributaria ormai definitiva e inoppugnabile, poiché ciò comporterebbe una sostituzione del giudice alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.
  • La disciplina dell’annullamento/sgravio ex legge n. 228/2012 è tassativa: l’istanza e l’eventuale annullamento possono operare solo nei casi e con i presupposti specificamente previsti dalla norma.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la qualificazione del motivo dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla sola rubrica formale; l’erroneo riferimento al numero dell’art. 360 c.p.c. non è di per sé decisivo.
  • Nel processo tributario l’attestazione di conformità della copia della sentenza può essere resa anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado, e l’eventuale eccezione di improcedibilità va valutata alla luce delle norme speciali e della giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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