Sentenza n. 1203/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla Commissione di gara, ed aggiudicata, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio di Portierato e Assistenza alle Aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 2 (Strutture di Capua e S. Maria C.V.) della procedura di gara in oggetto, in favore della società Prestige s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,62 punti (80 PT + 18,62 PE)”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 6\11\2025: del provvedimento dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avente a oggetto “procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio di Portierato e Assistenza alle aule presso le strutture di Ateneo, per mesi 48 – Lotti 1, 2 e 3. Riscontro Istanza Accesso Atti di Gara” e di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non conosciuto), che incide sulla sfera giuridico-soggettiva della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 10\11\2025: della comunicazione di avvio di esecuzione del servizio in via d’urgenza per il lotto 2, trasmessa il 6 novembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 28\11\2025: per l’annullamento: a) della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla Commissione di gara, ed aggiudicata, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio di Portierato e Assistenza alle Aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 2 (Strutture di Capua e S. Maria C.V.) della procedura di gara i oggetto, in favore della società Prestige s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,62 punti (80 PT + 18,62 PE)” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 18\12\2025: per l’annullamento della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della gara per il servizio di portierato e assistenza alle aule in favore della società controinteressata, con motivi aggiunti concernenti l'accesso agli atti e l'esecuzione anticipata del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l'aggiudicazione deducendo: l'insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicataria, sia per l'illegittimo ricorso al soccorso istruttorio sia per l'inidoneità o non analogia dei servizi dichiarati e per la mancata verifica della loro effettività; la sussistenza di dichiarazioni false o fuorvianti rilevanti ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023; l'anomalia dell'offerta economica per la sottostima degli oneri aziendali di sicurezza, dei costi della manodopera, del tasso di assenteismo, degli sgravi contributivi e delle ore aggiuntive offerte. Con motivi aggiunti ha dedotto inoltre la violazione della clausola sociale per mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale uscente, l'illegittimità dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza per violazione dello stand still e insussistenza dell'urgenza, nonché la violazione della disciplina sull'accesso agli atti. Ha infine riproposto le censure sull'anomalia dell'offerta, sostenendo l'applicabilità del nuovo CCNL e la violazione dei minimi retributivi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, perché tardivi, la memoria di replica e la documentazione depositate dall'Università il 30 gennaio 2026, in violazione degli artt. 73 e 119, comma 2, c.p.a. Nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo. Ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio, poiché la lex specialis era ambigua sull'individuazione del triennio di riferimento e l'aggiudicataria aveva comunque fornito un principio di prova del possesso del requisito; il soccorso aveva integrato la documentazione amministrativa senza creare ex novo il requisito né modificare l'offerta tecnica o economica. Ha escluso l'automatismo espulsivo per le contestate dichiarazioni relative ai contratti ancora in essere, rilevando che l'informazione non era richiesta dalla lex specialis, non incideva sulla selezione e non era stata provata la falsità degli importi dichiarati. Ha ritenuto analoghi, in senso sostanziale e non identico, i servizi di vigilanza, guardiania e portierato, valorizzandone la contiguità tecnico-operativa e la comune riconducibilità al settore dei servizi fiduciari e di sicurezza. Ha inoltre considerato adeguata la documentazione acquisita tramite il FVOE e sufficiente la comprova del requisito. Quanto all'anomalia, ha affermato che il giudizio della stazione appaltante è globale e sintetico e rientra nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di errori macroscopici, valutazioni abnormi o travisamenti. Gli oneri aziendali di sicurezza sono variabili in relazione all'organizzazione dell'impresa e non possono essere confrontati automaticamente con tabelle ministeriali o offerte altrui; l'eventuale sottostima rileva solo se rende insostenibile l'offerta nel suo complesso. Gli scostamenti dai costi medi della manodopera sono ammissibili se motivati e l'offerta non è risultata complessivamente inattendibile. Ha ritenuto legittimo il riferimento al CCNL vigente al momento della presentazione dell'offerta, poiché il rinnovo successivo è intervenuto dopo la chiusura della verifica di anomalia; la stazione appaltante aveva comunque approfondito assenteismo e sgravi contributivi. Sui primi motivi aggiunti relativi all'accesso ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stata acquisita la documentazione e dichiarata soddisfazione dalla ricorrente. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti contro l'esecuzione anticipata, in ragione della rinuncia all'interesse alla decisione. Ha rigettato i motivi aggiunti sulla clausola sociale, sul requisito di capacità tecnica e sull'anomalia dell'offerta. La ricorrente è stata condannata a rifondere € 5.000,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
L'istituto del soccorso istruttorio ... obbedisce a una fondamentale direttiva antiformalistica e traduce operativamente un canone di leale cooperazione tra stazione appaltante e operatore economico.
Consente di presentare, integrare, chiarire o completare informazioni e documenti amministrativi incompleti o errati, anche mediante soccorso sanante, purché non siano modificati l'offerta tecnica o economica e sia già esistente al momento della domanda il requisito sostanziale.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La violazione degli obblighi dichiarativi può essere valutata come grave illecito professionale, ma non determina un'automatica esclusione; occorre una valutazione concreta dell'incidenza dell'informazione sull'integrità e affidabilità dell'operatore.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Impone l'indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza, per consentire la verifica della formazione del prezzo e della tutela del lavoro.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta.
Il giudizio di anomalia è globale e sintetico; l'esclusione consegue quando le giustificazioni non spiegano adeguatamente il prezzo o quando l'offerta è complessivamente insostenibile, ferma la limitata sindacabilità giudiziale delle valutazioni tecniche.
art. 57 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi ... specifiche clausole sociali ... [per] garantire ... la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Impone l'inserimento di clausole sociali negli affidamenti di servizi non intellettuali, ma la concreta documentazione richiesta all'offerente dipende dalla lex specialis.
art. 102 d.lgs. 36/2023
Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.
L'operatore deve indicare nell'offerta le modalità di adempimento degli impegni sociali; tuttavia l'omessa presentazione di uno specifico progetto di assorbimento non comporta esclusione se la lex specialis lo prevede come facoltativo e l'offerta espone comunque l'impegno al riassorbimento.
art. 73 c.p.a.
Le parti possono ... presentare repliche ... fino a venti giorni liberi.
Il termine per il deposito delle repliche, dimidiato nel rito applicabile, deve essere rispettato a pena di inutilizzabilità degli atti tardivi.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel rito speciale applicabile alla controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della soddisfazione della pretesa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis è ambigua sull'individuazione del periodo temporale utile a dimostrare un requisito speciale, la stazione appaltante deve preferire, in applicazione del favor partecipationis, l'interpretazione che amplia la platea dei concorrenti; è legittimo il soccorso istruttorio volto a chiarire o integrare la documentazione se il requisito sostanziale era già posseduto alla data di partecipazione.
- Il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023 può sanare mancanze, incompletezze o errori della documentazione amministrativa, anche mediante integrazione, ma non può creare ex novo un requisito sostanziale né modificare il contenuto dell'offerta tecnica o economica.
- La contestata falsità o incompletezza di una dichiarazione resa in gara non determina automaticamente l'esclusione per grave illecito professionale: la stazione appaltante deve valutare concretamente se l'informazione fosse richiesta e rilevante e se fosse idonea a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore.
- Il requisito dei servizi analoghi richiede una relazione di affinità sostanziale, non l'identità delle prestazioni. I servizi di vigilanza, guardiania e portierato possono essere considerati analoghi quando condividono la funzione di controllo, custodia e presidio degli accessi e appartengono al medesimo settore imprenditoriale.
- Il giudizio di anomalia dell'offerta è globale e sintetico e rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici, travisamenti o valutazioni abnormi, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La mancata presentazione di uno specifico progetto di assorbimento del personale non comporta l'esclusione se la lex specialis lo configura come facoltativo e l'operatore indica comunque nell'offerta l'impegno al rispetto della clausola sociale e al riassorbimento prioritario del personale uscente.
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