Ordinanza n. 3537/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari • del Provvedimento di Diniego Di Visto Per Lavoro Subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia - Islamabad -prot. n. 13327-P del 19.11.2025, notificato in data 12.12.2025, con cui è stata disposta la revoca del Nulla Osta al lavoro altamente qualificato (Carta Blu UE) precedentemente rilasciato in favore del ricorrente; • dell'atto presupposto di revoca telematica del Nulla Osta SUI, avvenuta in data 28.01.2025, come indicato nel succitato provvedimento di diniego, atto mai comunicato né al ricorrente né alla ditta datrice di lavoro; • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato altamente qualificato, con revoca del nulla osta al lavoro per Carta Blu UE, e presupposta revoca telematica del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, con il quale era stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro altamente qualificato precedentemente rilasciato, nonché la presupposta revoca telematica del nulla osta SUI, deducendo l'illegittimità degli atti anche perché la revoca presupposta non sarebbe stata comunicata né al ricorrente né al datore di lavoro. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari. L'Amministrazione ha eccepito la competenza territoriale della sede staccata di Latina; il Tribunale ha rilevato la tardività dell'eccezione. Ai fini cautelari, l'Amministrazione ha rappresentato e documentato che la revoca era giustificata dalla mancata indicazione delle informazioni richieste dalla normativa di settore e che il provvedimento, preceduto da un preavviso di revoca, era stato notificato all'indirizzo indicato dal datore di lavoro e dal ricorrente all'instaurazione del procedimento.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto persuasive, allo stato degli atti e senza repliche della controparte, le ragioni e la documentazione dell'Amministrazione circa la mancata indicazione delle informazioni richieste dall'art. 27-quater, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del nulla osta, nonché circa la regolare notificazione del provvedimento all'indirizzo indicato dal datore di lavoro e dal ricorrente. Ha rilevato inoltre la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27-quater, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
le informazioni che la normativa di settore richiede per il rilascio del titolo autorizzatorio
La mancata indicazione delle informazioni richieste costituisce, secondo la valutazione cautelare del Tribunale, giustificazione della revoca del nulla osta al lavoro altamente qualificato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale lo richiama quale base normativa della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando l'amministrazione documenti la sussistenza della causa legale di revoca del nulla osta e tale ricostruzione non sia specificamente contestata dalla parte ricorrente.
- La notificazione del provvedimento all'indirizzo indicato dall'interessato e dal datore di lavoro all'avvio del procedimento è elemento idoneo, in sede cautelare, a escludere una prima evidenza dell'omessa comunicazione dell'atto.
- L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tardivamente dall'amministrazione non è esaminabile come questione tempestivamente proposta.
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