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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41910/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Filippis era stato condannato per violazione dell'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, pur essendo destinatario di un avviso orale del Questore che gli vietava di possedere o usare apparati di comunicazione radiotrasmittente (avviso del 17/4/2013), era stato trovato in possesso di un cellulare. Il ricorrente ha dedotto violazione normativa e vizio di motivazione, lamentando anche la genericità della prescrizione (divieto sui dispositivi radiotrasmittenti) e l'impatto sulla risocializzazione e su esigenze lavorative, invocando altresì la violazione dell'art. 8 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui include i telefoni cellulari fra gli apparati vietati, sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Di conseguenza la prescrizione oggetto della violazione non può più fondare il reato contestato ex art. 76, comma 2, d.lgs. 159/2011. In primo e secondo grado l'imputato era stato ritenuto colpevole e condannato a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa con concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Cassazione ha ritenuto che dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale il fatto non sussista.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 2)

    La norma penale è stata applicata in primo e secondo grado per sanzionare la violazione delle prescrizioni di un avviso orale; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione che includeva i telefoni cellulari tra gli apparati vietati, la condotta non integri più il reato previsto da questa disposizione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 3, comma 4)

    Era la norma che consentiva al Questore, con l'avviso orale, di imporre il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente; la Corte costituzionale ha dichiarato la sua illegittimità nella parte in cui include i telefoni cellulari, rendendo inefficace la prescrizione contestata.

  • Corte costituzionale, sentenza 12 gennaio 2023, n. 2

    Declaratoria di incostituzionalità della parte della norma che includeva i telefoni cellulari tra gli apparati vietati nell'ambito dell'avviso orale: questa pronuncia impedisce di fondare su tale divieto la responsabilità penale prevista dall'art. 76, comma 2.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla lesione della vita privata e delle esigenze di reinserimento, ma la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso sulla base dell'illegittimità costituzionale della norma nazionale e non ha sviluppato un accertamento specifico sul profilo CEDU.

Massime di principio

  • Se la condotta penalmente sanzionata si fonda su una prescrizione normativa poi dichiarata incostituzionale, la condanna deve essere annullata perche il fatto non sussiste.
  • La genericità di divieti amministrativi (es. 'apparati radiotrasmittenti') può essere censurata se impedisce la risocializzazione o l'esercizio di attività lavorative necessarie per il reinserimento; la specificità della misura cautelare/amministrativa è importante per la legittimità della sanzione penale conseguente.
  • In presenza di pronunce costituzionali sopravvenute che incidono sulla legittimità di una norma applicata in giudizio, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando la declaratoria rende improponibile la ricostruzione del fatto tipico.
  • Le doglianze fondate su diritti sovranazionali (es. art. 8 CEDU) possono essere utili, ma la via più immediata ed efficace può essere la censura di costituzionalità della norma nazionale che ha fondato la sanzione.
  • Per difendersi in casi simili: verificare l'esattezza e la specificità della prescrizione imposta (atto amministrativo), controllare eventuali pronunce costituzionali o di legittimità sopravvenute e sollevare tempestivamente questioni di legittimità costituzionale o di incompatibilità con la CEDU.

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