Cassazione Penale, Sentenza n. 22061/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 2 marzo 2021, che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto nel delitto previsto dall'art. 455 c.p. e rideterminando la sanzione. Il motivo principale rilevato in cassazione è che il reato, commesso il 22 marzo 2005, si è estinto per prescrizione il 11 novembre 2020 (tenuto conto di 234 giorni di sospensione), ossia prima della pronuncia della sentenza di appello, e tale estinzione non era stata dichiarata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato era estinto per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12602/2015 (Ricci) secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, e ha ricordato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto come delitto previsto dall'art. 455 c.p.; nel provvedimento di cassazione la ricostruzione della fattispecie non è stata invece decisiva rispetto all'estinzione per prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice di merito è obbligato a dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (come l'estinzione del reato per prescrizione), anche in assenza di eccezione di parte
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata e che il giudice dovrà adottare immediatamente la declaratoria di non punibilità
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Il giudice di merito deve dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), incluse l'estinzione per prescrizione, anche se nessuna parte ha eccepito tale causa.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati eventuali periodi di sospensione; il computo corretto delle date può determinare l'estinzione del reato anteriore alla sentenza impugnata.
- La parte che ritiene estinto il reato per prescrizione può proporre ricorso per cassazione anche con un unico motivo che deduca tale estinzione, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Quando la prescrizione è dichiarata matura prima della sentenza impugnata, l'annullamento senza rinvio evita una nuova valutazione di merito e comporta l'immediata estinzione del procedimento rispetto al reato dichiarato prescritto.
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