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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22061/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 2 marzo 2021, che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto nel delitto previsto dall'art. 455 c.p. e rideterminando la sanzione. Il motivo principale rilevato in cassazione è che il reato, commesso il 22 marzo 2005, si è estinto per prescrizione il 11 novembre 2020 (tenuto conto di 234 giorni di sospensione), ossia prima della pronuncia della sentenza di appello, e tale estinzione non era stata dichiarata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato era estinto per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12602/2015 (Ricci) secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, e ha ricordato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto come delitto previsto dall'art. 455 c.p.; nel provvedimento di cassazione la ricostruzione della fattispecie non è stata invece decisiva rispetto all'estinzione per prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice di merito è obbligato a dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (come l'estinzione del reato per prescrizione), anche in assenza di eccezione di parte

  • Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818

    Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata e che il giudice dovrà adottare immediatamente la declaratoria di non punibilità

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il giudice di merito deve dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), incluse l'estinzione per prescrizione, anche se nessuna parte ha eccepito tale causa.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati eventuali periodi di sospensione; il computo corretto delle date può determinare l'estinzione del reato anteriore alla sentenza impugnata.
  • La parte che ritiene estinto il reato per prescrizione può proporre ricorso per cassazione anche con un unico motivo che deduca tale estinzione, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Quando la prescrizione è dichiarata matura prima della sentenza impugnata, l'annullamento senza rinvio evita una nuova valutazione di merito e comporta l'immediata estinzione del procedimento rispetto al reato dichiarato prescritto.

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