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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02005/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di sorveglianza)

La controversia

Il procedimento origina dal reclamo presentato da un detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la doglianza relativa a presunte discriminazioni tra il trattamento riservato ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. e quello dei detenuti comuni. In particolare, il reclamante chiedeva di disapplicare le disposizioni che, per i soli detenuti in 41-bis, limitano: il numero di ore d'aria; la possibilità di svolgere le stesse attività ricreative e sportive degli altri detenuti; la possibilità di ricevere e trattenere presso di sé prodotti alimentari e oggetti; la possibilità di ricevere pacchi di pari peso; la partecipazione alle medesime attività formative; l'accesso alle ore di colloquio. Il ricorso per cassazione si fondava su un unico motivo: errata applicazione degli artt. 3 e 13 Cost. e dell'art. 41-bis ord. pen., con vizio di motivazione, assumendo che le limitazioni fossero ingiustificate rispetto alla situazione concreta, non sorrette da gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dunque inutilmente e illecitamente gravose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero del tutto generici e aspecifici, perché si limitavano a riproporre le medesime censure già esaminate e respinte nel provvedimento impugnato, senza confrontarsi con la motivazione del tribunale di sorveglianza né apportare elementi nuovi o specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente per censurare la asserita disparità di trattamento tra detenuti 41-bis e detenuti comuni; la Corte non accoglie la doglianza per genericità del motivo.

  • art. 13 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale a sostegno della tesi sulla eccessiva compressione della libertà personale; la censura è ritenuta non specificamente argomentata.

  • art. 41-bis L. 354/75

    richiamato come base normativa del regime detentivo differenziato contestato; il ricorso non si confronta in modo adeguato con le ragioni e la giurisprudenza che ne escludono il carattere discriminatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende presuppone, salvo prova contraria, che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo generico le censure già formulate nei gradi precedenti, senza un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato e senza elementi di novità.
  • In materia di trattamento penitenziario differenziato, la denuncia di disparità di trattamento o di eccessiva compressione dei diritti del detenuto deve misurarsi con le specifiche ragioni poste a base del regime speciale e con la motivazione del giudice di sorveglianza; una contestazione meramente assertiva non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • La somma dovuta alla cassa delle ammende può essere irrogata quando non risultino elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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