Cassazione Civile, Ordinanza n. 03060/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale e da un atto di contestazione sanzionatoria relativi a importazioni di calamari surgelati dalla Cina per l'anno 2011. L'amministrazione, a seguito di revisione a posteriori, ha ritenuto che vi fosse stata sottofatturazione: la fattura presentata all'importazione risultava di importo inferiore rispetto a una fattura di maggior valore, recante lo stesso numero, acquisita dalla documentazione proveniente dalle autorità cinesi e utilizzata dall'esportatore per ottenere il certificato di origine Forum A. La CTR aveva già rigettato l'appello della società, ritenendo legittimi sia la motivazione dell'atto sia l'addebito di responsabilità al dichiarante doganale. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 111 Cost., assumendo che l'avviso fosse illegittimo per mancata allegazione della seconda fattura maggiorata né al processo verbale né all'avviso, con compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale, sostenendo che non fosse ravvisabile una ragionevole consapevolezza della contribuente circa l'irregolarità, poiché la fattura ricevuta era stata pagata regolarmente, il certificato di origine non indicava l'importo della fattura e la società non avrebbe tratto un vantaggio fiscale significativo dalla sottofatturazione, oltre a richiamare elementi istruttori che la avrebbero resa estranea al disegno fraudolento dell'esportatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'avviso di rettifica, osservando che l'atto impositivo conteneva elementi sufficienti a rendere comprensibili i presupposti della pretesa, in quanto la contestazione era già chiara nel verbale di revisione e poi ripetuta negli atti successivi; inoltre, la parte aveva comunque dimostrato di conoscere la questione della fattura contestata. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; ha inoltre rilevato che non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di appello e che, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente non aveva neppure assolto l'onere di indicare le divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. È stata quindi confermata la responsabilità della società quale dichiarante in dogana ai sensi del codice doganale comunitario, con condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 212/2000
l'atto impositivo deve essere sufficientemente motivato; non è necessaria l'allegazione di tutti gli atti richiamati se la motivazione è già completa o se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riprodotto nell'atto noto, purché il contribuente sia posto in condizione di difendersi
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato... L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma
la nullità dell'accertamento deriva solo dalla mancanza di motivazione; se la contestazione risulta già chiara dagli atti richiamati e l'interessato conosce la questione, non vi è violazione della norma
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una motivazione effettiva e del rispetto del diritto di difesa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso di rettifica
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico e i dati processuali su cui fonda il motivo
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, nei limiti di specifica autosufficienza
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 201, commi 2 e 3, codice doganale comunitario
la responsabilità del dichiarante doganale permane per l'irregolarità dell'importazione emersa a seguito del controllo a posteriori, anche in presenza di documentazione inesatta o falsificata
Massime di principio
- In materia doganale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica è soddisfatto quando la pretesa sia resa intelligibile dal contenuto complessivo degli atti richiamati; non è necessaria l'allegazione materiale di ogni documento citato, se il contenuto essenziale rilevante per la difesa risulta già conoscibile dal contribuente.
- Il contribuente che contesti la motivazione per mancata allegazione di un atto richiamato deve dimostrare che quel documento era necessario a integrare la motivazione e che il suo contenuto non era altrimenti conosciuto o già riprodotto nell'atto notificato.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- Nel procedimento doganale il dichiarante risponde delle irregolarità emerse in sede di revisione a posteriori; la deduzione della buona fede o dell'estraneità alla falsificazione documentale non basta, se non è dimostrata una condotta diligente idonea a escludere la responsabilità
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