Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730/2015 relativa all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale, l'Ufficio di Enna ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La cartella di pagamento fu impugnata e il giudice di merito accolse il ricorso, prima ritenendo applicabile lo ius superveniens sulla misura della sanzione, poi, in appello, annullando la sentenza di primo grado per difetto di competenza dell'Ufficio che aveva formato il ruolo, affermando che la contestazione e l'iscrizione a ruolo spettavano alla Direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 39, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. 241/1997, sostenendo che era errata la declaratoria di incompetenza dell'Ufficio di Enna; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997, contestando l'applicazione del favor rei e la limitazione della pretesa al solo 30% della maggiore imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, aderendo all'orientamento già formatosi secondo cui la responsabilità per visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, perciò, l'iscrizione a ruolo delle somme previste dall'art. 39 d.lgs. 241/1997 compete alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l'atto compiuto in violazione di tale attribuzione è illegittimo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sull'assorbente vizio di incompetenza dell'Ufficio, senza decidere sulla questione dello ius superveniens e del favor rei. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
per la fattispecie ratione temporis applicabile prevede la responsabilità del soggetto che appone un visto infedele, con funzione anche punitiva; la Corte richiama il regime previgente e la sua applicazione al caso
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce la competenza all'iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, competenza non derogabile pena l'illegittimità dell'atto
art. 13 del d.m. n. 164 del 1999
richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità
art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato dal ricorrente in tema di favor rei; la Corte non entra nel merito perché il relativo motivo è inammissibile per carenza di attacco alla ratio decidendi
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel secondo motivo come base del principio di retroattività della lex mitior in materia sanzionatoria
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
richiamato per la modifica dell'art. 39 d.lgs. 241/1997
L. 28 marzo 2019, n. 26
legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, indicata come fonte dello ius superveniens invocato dal resistente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di visto di conformità infedele, la responsabilità dell'intermediario ha anche natura punitiva; perciò l'iscrizione a ruolo delle somme previste dalla disciplina speciale compete alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
- La competenza funzionale e territoriale attribuita dalla norma speciale all'ufficio periferico competente non è derogabile: l'atto impositivo emesso da un ufficio diverso è illegittimo.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito è fondata su una ragione assorbente, è inammissibile il motivo che investe una questione non decisa e assorbita.
- La questione della lex mitior o del favor rei resta irrilevante quando la decisione impugnata sia stata correttamente confermata su un vizio originario e assorbente dell'atto, idoneo da solo a travolgerlo integralmente.
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