Ordinanza n. 1497/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Napoli il 26.02.2026, notificato per il tramite della Stazione Carabinieri Napoli- Borgoloreto in data 6.3.2026, con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi munizioni e materiale esplodente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di armeria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, profili di difetto di istruttoria e di motivazione, contestando che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato il mutamento del domicilio in altro Comune e la conseguente necessità di una rivalutazione aggiornata della situazione personale e logistica, nonché la permanenza delle ragioni preventive del divieto. È stata inoltre evidenziata l'incidenza dell'atto sull'attività professionale del ricorrente, esercente attività di armeria e perito balistico, attività che presuppongono la disponibilità e gestione di armi e materiali connessi. È stato dedotto anche un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla compromissione dell'attività lavorativa e dei mezzi di sostentamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del divieto. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, nei vizi di difetto di istruttoria e motivazione: la Prefettura non aveva considerato adeguatamente il trasferimento del domicilio, elemento rilevante per una rivalutazione aggiornata della situazione personale e logistica, né aveva dato conto dell'incidenza del divieto sull'attività professionale del ricorrente. Secondo il Collegio, l'amministrazione avrebbe dovuto bilanciare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con il sacrificio imposto alla sfera giuridico-professionale dell'interessato. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile alla prosecuzione dell'attività lavorativa connessa alla detenzione e gestione di armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per il 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare fumus boni iuris e periculum in mora e sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione di un divieto prefettizio di detenzione di armi può sussistere quando l'amministrazione non consideri circostanze personali e logistiche sopravvenute o comunque rilevanti, tali da incidere sulla valutazione di inaffidabilità posta a fondamento della misura preventiva.
- Prima di imporre o mantenere un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve valutare concretamente l'incidenza delle circostanze individuali rilevanti e verificare l'attualità delle ragioni preventive sottese al provvedimento.
- La motivazione di un divieto di detenzione di armi deve dar conto del bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il sacrificio imposto alla sfera professionale dell'interessato, soprattutto quando l'attività lavorativa dipenda dalla disponibilità e gestione di armi o materiali connessi.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisato nella compromissione dell'attività lavorativa e dei mezzi di sostentamento quando il provvedimento amministrativo inibisca la detenzione di armi necessaria all'esercizio professionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →