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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33878/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il giudizio nasce dal reclamo ex art. 26 l.fall. proposto avverso il decreto del giudice delegato che aveva autorizzato il curatore a non costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla società poi fallita. Quel giudizio di merito riguardava la domanda di nullità di un contratto di mutuo fondiario stipulato con un istituto di credito, con conseguente nullità dell'ipoteca e risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto il reclamo; contro tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciato come violazione dell'art. 111 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente ha contestato l'accertamento secondo cui non risultava documentato che fosse scaduto il termine per la riassunzione del giudizio davanti alla corte d'appello e che il curatore avesse conoscenza legale della pendenza del procedimento, oltre alla valutazione di non convenienza della riassunzione del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., e confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile, ha natura ordinatoria e produce effetti solo all'interno della procedura concorsuale, sicché non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso i provvedimenti del giudice delegato è il rimedio interno alla procedura, ma il decreto reso sul reclamo, se confermativo del diniego di autorizzazione, non assume natura decisoria impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 25, comma 1, l.fall.

    Attribuisce al giudice delegato poteri di direzione, sorveglianza e autorizzazione nell'ambito della procedura fallimentare; il provvedimento contestato si inserisce in tali poteri amministrativi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Non consente il ricorso per cassazione contro un decreto avente natura ordinatoria e privo di decisorietà e definitività esterna.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non supera il rilievo preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di ricorribilità del provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. quando il provvedimento confermi il diniego di autorizzazione al curatore a promuovere o coltivare un'azione civile, poiché si tratta di atto ordinatorio interno alla procedura.
  • I provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare in materia di autorizzazione del curatore, quando espressione di poteri di direzione e sorveglianza della procedura, non hanno natura decisoria idonea a chiudere una controversia con effetti esterni e non sono quindi impugnabili in cassazione come sentenze o provvedimenti equiparati.
  • La mera deduzione di un omesso esame di fatti decisivi non consente di superare il limite di ricorribilità quando il provvedimento impugnato sia già, per sua natura, sottratto al sindacato di legittimità ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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