Cassazione Penale, Sentenza n. 21880/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scaglione è stato condannato per furto continuato di energia elettrica mediante collegamento diretto alla rete ENEL. In cassazione ha impugnato la sentenza denunciando: (1) nullità per genericità/indeterminatezza dell'accusa, sostenendo che le aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 7 c.p. non erano state specificamente contestate (violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza); (2) violazione dell'art. 604 c.p.p. e omessa motivazione per non aver escluso le aggravanti e non aver dichiarato la prescrizione. In memoria difensiva è stata inoltre eccepita la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (violazione del principio di correlazione) è stato ritenuto precluso perché non dedotto in appello, conformemente ai limiti di proponibilità in cassazione (artt. 606, 609 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per colpa nel ricorso.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Riferimento alle aggravanti nn. 2 e 7 contestate: la Corte ha dato per assunte le aggravanti in sede di merito ma il ricorso ne contestava la specificazione; la Cassazione però non è entrata nel merito perché la questione non era stata sollevata in appello
art. 606 c.p.p., comma 3
Interpretato come norma che limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello; motivo precluso se non dedotto previamente
art. 609 c.p.p., comma 2
Richiamato unitamente all'art. 606 per confermare la preclusione delle questioni nuove in cassazione salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello)
art. 604 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione procedurale/omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata senza entrare nel merito a causa della preclusione del primo motivo
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre Euro 3.000,00
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel grado d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che non fosse possibile dedurre in appello; quindi va sempre valutato attentamente cosa proporre già in sede di appello
- La contestazione di aggravanti richiede che nell'atto di accusa o nell'editto siano individuate le condotte concrete che le integrano; però, la mancata deduzione di tale vizio in appello preclude la censura in cassazione
- Le doglianze sulla prescrizione o sulla esclusione delle aggravanti devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito per evitare che la Cassazione le dichiari inammissibili o manifestamente infondate
- Un ricorso in cassazione ritenuto inammissibile per colpa può comportare non solo le spese processuali ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; va quindi valutata la ragionevolezza del ricorso per evitare sanzioni economiche
- Quando si invoca omissione di motivazione da parte della Corte d'appello, è necessario che la questione fosse oggetto di gravame in appello; altrimenti la Corte di Cassazione può limitarsi a dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito
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