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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21880/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scaglione è stato condannato per furto continuato di energia elettrica mediante collegamento diretto alla rete ENEL. In cassazione ha impugnato la sentenza denunciando: (1) nullità per genericità/indeterminatezza dell'accusa, sostenendo che le aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 7 c.p. non erano state specificamente contestate (violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza); (2) violazione dell'art. 604 c.p.p. e omessa motivazione per non aver escluso le aggravanti e non aver dichiarato la prescrizione. In memoria difensiva è stata inoltre eccepita la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (violazione del principio di correlazione) è stato ritenuto precluso perché non dedotto in appello, conformemente ai limiti di proponibilità in cassazione (artt. 606, 609 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per colpa nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Riferimento alle aggravanti nn. 2 e 7 contestate: la Corte ha dato per assunte le aggravanti in sede di merito ma il ricorso ne contestava la specificazione; la Cassazione però non è entrata nel merito perché la questione non era stata sollevata in appello

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Interpretato come norma che limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello; motivo precluso se non dedotto previamente

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    Richiamato unitamente all'art. 606 per confermare la preclusione delle questioni nuove in cassazione salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello)

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione procedurale/omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata senza entrare nel merito a causa della preclusione del primo motivo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre Euro 3.000,00

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel grado d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che non fosse possibile dedurre in appello; quindi va sempre valutato attentamente cosa proporre già in sede di appello
  • La contestazione di aggravanti richiede che nell'atto di accusa o nell'editto siano individuate le condotte concrete che le integrano; però, la mancata deduzione di tale vizio in appello preclude la censura in cassazione
  • Le doglianze sulla prescrizione o sulla esclusione delle aggravanti devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito per evitare che la Cassazione le dichiari inammissibili o manifestamente infondate
  • Un ricorso in cassazione ritenuto inammissibile per colpa può comportare non solo le spese processuali ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; va quindi valutata la ragionevolezza del ricorso per evitare sanzioni economiche
  • Quando si invoca omissione di motivazione da parte della Corte d'appello, è necessario che la questione fosse oggetto di gravame in appello; altrimenti la Corte di Cassazione può limitarsi a dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito

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