Sentenza del 13/10/2020 n. 22035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento che aveva rettificato il valore di un immobile venduto. Hanno denunciato in Cassazione tre vizi: (I) violazione e falsa applicazione delle norme sul potere istruttorio e di rideterminazione del valore (sostenendo che, una volta esclusa la ragione posta dall'Ufficio a fondamento della rettifica, la decisione doveva essere annullata e il valore rideterminato dal giudice); (II) violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato perché la CTR avrebbe basato la decisione su dati OMI non richiesti in appello; (III) omesso esame di fatto decisivo poiché la CTR avrebbe preso a riferimento solo i valori OMI ignorando circostanze dimostrate dai contribuenti (stato di abbandono dell'immobile, procedure espropriative con perizie, atti di vendite comparabili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi I e II e ha accolto il motivo III. Ha rilevato che, sebbene il giudice abbia ampie facoltà istruttorie e estimative, i valori OMI non possono costituire da soli prova del valore venale in comune commercio e che l'accertamento deve basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. Poiché la CTR si era fondata unicamente sui dati OMI ignorando le circostanze addotte e documentate dai contribuenti, la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla CTR Liguria in diversa composizione per decidere nel merito anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Riconosciuto il principio che il giudice tributario ha poteri cognitori ampi; la norma è stata richiamata per affermare che, ove la motivazione dell'atto sia completa, il giudice può procedere autonomamente ad accertare e rideterminare il valore del bene.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2‑bis
Richiamata come criterio operativo a disposizione dell'Ufficio per le rettifiche (es. uso di confronti temporali triennali); la Corte precisa però che tali criteri vincolano l'Ufficio e non limitano l'autonoma attività valutativa del giudice tributario.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
Citato nella giurisprudenza come norma che individua criteri di valutazione per l'Ufficio; la Corte ne trae la conseguenza che quei criteri non ostano al più ampio potere estimativo del giudice.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt. 18 e 19
Richiamati nel contesto del processo tributario: la Corte interpreta le norme come compatibili con l'ampia facoltà del giudice di valutare gli elementi probatori e di formare una propria valutazione del valore del cespite.
Cass. Sez. 5, n. 21813 del 7 settembre 2018 (giurisprudenza)
Principio secondo cui le quotazioni OMI non costituiscono prova univoca del valore venale in comune commercio e non possono essere utilizzate come unico fondamento dell'avviso di liquidazione; l'accertamento deve poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cass. Sez. 5, n. 9770 del 24 aprile 2009 e Cass., 8 gennaio 2015, n. 106 (richiami giurisprudenziali)
Richiamate per confermare che il giudice del merito, ove motivazione dell'atto sia completa, ha ampie facoltà stimative e anche sostitutive rispetto alla valutazione dell'Ufficio.
Massime di principio
- I valori OMI sono indicatori utili ma non possono costituire da soli prova del valore venale in comune commercio: l'accertamento fiscale deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Il giudice tributario ha ampie facoltà istruttorie e estimative: anche se non condivide le valutazioni dell'Amministrazione, il giudice deve accertare autonomamente il valore del bene e può sostituirsi all'Ufficio quando necessario.
- I criteri tecnici previsti per l'Ufficio (es. termini temporali per i confronti) non limitano il potere cognitivo del giudice: le regole dell'Ufficio sono destinate primariamente all'Ufficio fiscale e non vincolano il giudice nel processo.
- Se il contribuente dimostra circostanze concrete (stato di abbandono, procedure espropriative, perizie, vendite comparabili), tali elementi devono essere valutati dal giudice e non possono essere ignorati in favore di un riferimento esclusivo a quotazioni statistiche.
- L'utilizzo da parte del giudice di dati già presenti negli atti è legittimo anche se non espressamente domandato in appello, purché quegli elementi siano stati tempestivamente introdotti nel processo e non violino il principio di contraddittorio.
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