Cassazione Penale, Ordinanza n. 32817/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha contestato la dichiarazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello, quindi aspecifica e priva di una critica argomentata alla decisione impugnata; inoltre, il motivo mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa valutazione di attendibilità delle fonti, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ma la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione della sentenza di merito, che aveva fondato il diniego su una pluralità di elementi ostativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, osservando che la motivazione della Corte di merito era immune da vizi logici e valorizzava il ruolo dell'imputato nella presentazione del titolo per l'incasso, nonché l'alterazione del nome del soggetto emittente e del beneficiario dell'assegno di provenienza illecita come elementi integranti artifici e raggiri. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico, in quanto non si confrontava con la motivazione, ampia e articolata, sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta consistita nel presentare il titolo per l'incasso e nell'alterare il nome del soggetto emittente e del beneficiario dell'assegno di provenienza illecita è stata ritenuta idonea a integrare gli artifici e raggiri richiesti dalla norma.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per ribadire che in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente una censura già proposta in appello e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non può essere richiesto alla Corte di cassazione un nuovo giudizio di attendibilità delle prove o una diversa lettura dei dati processuali, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.
- In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri può essere desunta anche da condotte materiali che accompagnino la presentazione del titolo all'incasso, quando siano tali da incidere sulla rappresentazione del destinatario e facilitare l'indebita acquisizione del profitto.
- Il motivo con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la censura è generica quando omette di considerare gli elementi ostativi specificamente valorizzati nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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