Cassazione Penale, Sentenza n. 37362/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 13/09/2023, con cui era stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (8/05/2023) che aveva dichiarato il ricorrente delinquente abituale e disposto l'assegnazione a una casa di lavoro per la durata di due anni. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), contestando la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di delinquenza abituale e l'applicabilità della misura, nonché la mancata considerazione della notevole distanza temporale tra la deliberazione della misura e la sua esecuzione, in presenza di una pena in corso fino al 2030.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che le censure del ricorrente si limitassero a riproporre in sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti già valutata e motivatamente respinta dal giudice del merito. La Corte ha richiamato il principio per cui la declaratoria di delinquenza abituale e l'applicazione di misure di sicurezza possono essere disposte anche durante l'espiazione di una pena, distinguendo tra momento deliberativo e momento di esecuzione, e che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazioni di legge e vizi di motivazione). La Corte ricorda che tali censure devono essere specifiche e riferirsi a errori di diritto o a contraddizioni della motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; applicato dalla Corte per rigettare il ricorso che si limitava a rinnovare la ricostruzione dei fatti già esaminata in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di ammende (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di proposizione colpevole dell'impugnazione; applicato per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Principio richiamato in tema di possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione e legittimità di irrogare sanzioni pecuniarie in tali casi.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 1, n. 2377 del 07/11/2017 (dep. 2019)
Affermato che la declaratoria di delinquenza abituale, e l'applicazione di misure di sicurezza, può essere disposta anche per soggetti in stato di espiazione di una pena; va distinta la fase deliberativa da quella esecutiva e la distanza temporale non invalida in automatico la misura.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021)
Precisa che la Corte di legittimità non può rivedere gli elementi di fatto valutati dal giudice di merito né sostituirsi nella valutazione dei profili probatori con parametri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso che riproduce motivi già prospettati e respinti in sede di merito, quando manchi un confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato e le doglianze siano generiche.
Massime di principio
- La declaratoria di delinquenza abituale e l'applicazione di misure di sicurezza possono essere disposte anche se il soggetto è in corso di espiazione di pena: va distinta la decisione (deliberazione) dall'esecuzione della misura e la distanza temporale non annulla di per sé la misura.
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale motivatamente operata dal giudice di merito.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione occorre articolare censure giuridiche specifiche o dimostrare vizi logici della motivazione in modo puntuale e critico rispetto alle argomentazioni del provvedimento impugnato; semplici alternative ricostruttive sono inammissibili.
- Il giudizio di pericolosità è suscettibile di rivalutazione in futuro; quindi la sola distanza temporale tra deliberazione e esecuzione della misura non costituisce, senza ulteriori ragioni, motivo sufficiente per escludere la misura.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni: condanna alle spese e ammende (versamento alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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