Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 393/2024, pubblicata il 9.07.2024.

Giustizia amministrativa202501229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 393/2024, avente ad oggetto la costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e l’accredito di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 393/2024, non impugnata e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche in forma esecutiva. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con accredito di complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., e ha rilevato che il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o il dirigente da questi delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione, previa istanza della parte. La penalità di mora è stata negata perché la nomina del commissario era ritenuta, allo stato, misura idonea a fronteggiare l’eventuale inadempimento, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso spese generali e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.

    La penalità di mora non è stata applicata in questa fase, poiché il Collegio ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta, riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107

    Individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti oggetto dell’obbligo conformativo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Stabiliscono le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e accreditata la carta elettronica oggetto dell’esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia imponga all’Amministrazione una condotta conformativa o esecutiva riferita al caso deciso.
  • Costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’Amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato ineseguito e dell’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente, nella fase iniziale, a fronteggiare l’inadempimento e a giustificare il mancato riconoscimento immediato di una penalità di mora, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.