Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota del 13.03.2025, notificata in data successiva, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Titolo II – Capo 6 – Atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2025 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Soggetto proponente: Bernardi Ristrutturazioni s.r.l.s. – pratica CP6002817. Comunicazione di inammissibilità istanza di accesso; - nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inammissibilità dell’istanza di accesso alle agevolazioni finanziarie regionali per un progetto di investimento edilizio-turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione regionale di inammissibilità della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’avviso pubblico relativo alla concessione di agevolazioni per progetti di investimento destinati alla realizzazione di strutture turistico-alberghiere. La domanda riguardava il recupero e la ristrutturazione di due immobili. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico e degli artt. 3 e 22 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La ricorrente sosteneva che gli interventi potessero essere qualificati come recupero o ristrutturazione di edifici e come recupero di aree urbane degradate destinabili a strutture ricettive. La Regione ha invece ritenuto che gli immobili fossero edifici allo stato rustico, originariamente destinati a edilizia residenziale privata, e che il progetto consistesse nel completamento di una nuova costruzione, non riconducibile agli interventi finanziabili dall’avviso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Dalla documentazione edilizia e dal contratto di compravendita è emerso che gli immobili erano due edifici allo stato rustico, costituiti da corpi di fabbrica con villette in corso di costruzione, e non edifici completati da sottoporre a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il mancato completamento successivo al permesso di costruire non ha modificato la natura dell’intervento, che è rimasto quello di una nuova costruzione da completare. Inoltre, gli immobili non risultavano destinati alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali o ricreative, ma conservavano una destinazione di edilizia residenziale privata. La Regione ha quindi correttamente applicato le disposizioni dell’avviso e non sono stati ravvisati né violazione di legge né travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico

    intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia

    Le agevolazioni sono limitate agli interventi rientranti nelle tipologie espressamente previste dall’avviso; il completamento di edifici di nuova costruzione rimasti allo stato rustico non è assimilabile a un intervento di riqualificazione o ristrutturazione finanziabile.

  • art. 3, comma 1, lett. h), dell’avviso pubblico

    recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative

    La fattispecie agevolabile richiede sia il recupero di un’area urbana degradata sia la destinazione dell’intervento a una delle strutture indicate; non vi rientra un progetto destinato a edilizia residenziale privata.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il giudice richiama la disciplina degli interventi edilizi rilevante ai fini della distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

  • artt. 3 e 22 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che la concreta attività progettata potesse essere qualificata come ristrutturazione edilizia anziché come completamento di nuova costruzione.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di un avviso per la concessione di agevolazioni pubbliche, l’amministrazione deve verificare la corrispondenza effettiva del progetto alle tipologie di intervento espressamente finanziabili, senza poter assimilare a un intervento di riqualificazione il completamento di edifici di nuova costruzione rimasti allo stato rustico.
  • La qualificazione edilizia dell’intervento finanziabile deve essere desunta dalla concreta consistenza degli immobili e dalla documentazione disponibile, inclusi i titoli edilizi e gli atti di compravendita; la mera circostanza che un edificio sia rimasto incompiuto per lungo tempo non ne trasforma la natura in edificio esistente da ristrutturare.
  • Un progetto non è riconducibile alla fattispecie del recupero di aree urbane degradate destinato a strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali o ricreative quando la documentazione evidenzi che gli immobili sono destinati a edilizia residenziale privata.
  • L’esclusione di un progetto dalle agevolazioni è legittima quando l’amministrazione abbia fondato la decisione su elementi documentali coerenti e idonei a dimostrare sia la natura di nuova costruzione dell’intervento sia la sua destinazione non conforme all’avviso pubblico.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieQualificazione degli interventi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.