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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30558/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente corretta. È stata quindi confermata la condanna per il delitto di resistenza, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione emerge che la condotta contestata consisteva nell'essersi dato alla fuga alla guida dell'auto nonostante l'alt imposto dai Carabinieri, dando luogo a un inseguimento spericolato, anche in prossimità di un parco pubblico con bambini, con messa in pericolo dell'incolumità pubblica e degli operanti. I motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e disattese con argomentazioni ritenute corrette e prive di manifesta illogicità, fondate sull'annotazione di polizia giudiziaria che ricostruiva l'intera vicenda.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

    La condotta di fuga in auto all'alt intimato dai Carabinieri, con inseguimento spericolato e pericolo per l'incolumità pubblica e degli operanti, è stata ritenuta pacificamente integrante il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente riproduttivo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
  • Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, all'alt intimato dalle forze dell'ordine, si dia alla fuga con un veicolo, imponendo un inseguimento pericoloso e ponendo a rischio l'incolumità degli operanti e di terzi.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata si fondi su una ricostruzione fattuale sorretta da atti e argomentazioni immuni da evidenti vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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