Ordinanza n. 1755/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. della Determinazione del Direttore Generale della Soresa spa n. 228 del 12.9.2024, avente ad oggetto “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitarie, irccs della Regione Campania e della Regione Molise - aggiudicazione”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 16 della procedura di gara recente C.I.G. 9845657D2C, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione; B. della nota pec inoltrata, in data 13.9.2024, dalla Soresa spa, di comunicazione della determinazione impugnata sub A); C. se ed in quanto lesivi di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 16, assegnano punteggi erronei e/o falsati; D. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere, e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.: per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Device & Tech s.r.l. il 6\12\2024 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori censure; e per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Innomed srl il 17\12\2024 per l’annullamento: 1) della determinazione del Direttore Generale della Soresa spa n.228 del 12 settembre 2024, con cui è stata disposto: - di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice; - l’aggiudicazione del lotto 16 relativo a “artroprotesi d’anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale” per un valore triennale a base d’asta di euro 861.300.00 (CIG 9845657D2C) della “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitari, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”; 2) di tutti gli atti presupposti, preordinati connessi e conseguenziali tra cui in particolare i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice e segnatamente del verbale n. 6 della seduta del 6/11/2023 e della relativa tabella nella quale sono state effettuate le valutazioni ed attribuiti i punteggi relativi all’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 16 della gara telematica per la fornitura di protesi d’anca e altri dispositivi ortopedici, nonché i verbali e le valutazioni tecniche della commissione
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 16, deducendo l’erroneità e la falsità dei punteggi attribuiti alle offerte, con particolare riguardo alla rispondenza dei componenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria ai requisiti previsti dall’Allegato B1 al disciplinare e al mancato riconoscimento di un punteggio premiale per gli inserti in polietilene offerti dalla ricorrente. Ha inoltre chiesto lo scorrimento della graduatoria o, in subordine, il risarcimento per equivalente e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la mancata attribuzione di punteggi relativi alla gamma di misure del cotile, alle versioni del metalback, alla gamma di misure delle teste in ceramica e alla possibilità di navigazione computerizzata. Il TAR aveva disposto una verificazione tecnica sui quesiti relativi alla conformità dei prodotti e alla correttezza dei punteggi. La prima relazione del verificatore aveva confermato in termini generali l’operato della commissione, ma senza motivare sufficientemente le conclusioni; una seconda relazione, depositata il 18 dicembre 2025, è stata ritenuta ancora carente quanto alla verifica della conformità dei componenti dell’offerta dell’aggiudicataria indicati nell’Allegato A/6 rispetto ai requisiti dell’Allegato B1 al disciplinare.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che la verificazione non fosse ancora completa e adeguatamente motivata, poiché il verificatore non aveva fornito una risposta analitica ed esaustiva a uno dei quesiti già formulati, relativo alla conformità dei singoli componenti del cotile indicati nell’Allegato A/6 dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto ai requisiti tecnici dell’Allegato B1 al disciplinare. Ha quindi disposto l’integrazione della relazione di verificazione, da depositare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata abbinata al merito e il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sui motivi di ricorso, sul ricorso incidentale, sull’aggiudicazione, sul contratto o sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
artt. 121 e 122 c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto nell’ambito della controversia relativa alla gara.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta nel processo amministrativo non risponde in modo analitico ed esaustivo a uno dei quesiti formulati dal giudice, il giudice può disporre l’integrazione della relazione prima di definire il merito.
- Le conclusioni del verificatore devono essere adeguatamente motivate e devono illustrare le ragioni tecniche poste a fondamento della conferma o della contestazione delle valutazioni della commissione di gara.
- La definizione del merito può essere rinviata quando l’accertamento tecnico disposto dal giudice risulti ancora incompleto su un profilo potenzialmente decisivo per la valutazione della legittimità dell’aggiudicazione.
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