Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di anzianità riconosciuta a decorrere dal 1 febbraio 2003, sulla base del regolamento della Cassa vigente alla data della domanda di pensione presentata il 2 gennaio 2003 e del principio del pro rata ex art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, con esclusione del coefficiente di neutralizzazione introdotto solo dal 7 giugno 2003. La Cassa ha impugnato la conferma di tale soluzione da parte della Corte d’appello, deducendo: (1) violazione delle norme di legge e del regolamento della Cassa per avere individuato la decorrenza della pensione dal 1 febbraio 2003 invece che dal 1 luglio 2003; (2) violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 per la disapplicazione del coefficiente di neutralizzazione; (3) violazione del principio del pro rata per avere la Corte territoriale calcolato la pensione mediante frazionamento in subquote secondo la normativa succedutasi nel tempo; (4) analoga censura sul computo degli ultimi redditi anteriori al pensionamento in ciascuna subquota; (5) omessa pronuncia sulla contestazione del criterio di calcolo; (6) erronea recezione della consulenza tecnica d’ufficio nella quantificazione delle differenze pensionistiche. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione del regolamento della Cassa senza specifiche censure ermeneutiche, ha accolto il secondo motivo affermando che il coefficiente di neutralizzazione non è soggetto al principio del pro rata ed è legittimo, e ha accolto il terzo motivo ritenendo errato il frazionamento della quota A in subquote con applicazione di regimi diversi, con assorbimento dei motivi restanti relativi al quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e ha assorbito gli altri tre motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché riesamini il merito della controversia attenendosi ai principi affermati: il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalle delibere della Cassa del 2003 non è soggetto al pro rata; per il calcolo della quota A della pensione deve applicarsi un unico regime, quello vigente al momento della maturazione del diritto, e non un frazionamento in subquote secondo discipline successive. Il giudizio di legittimità non si è quindi concluso con decisione definitiva sul diritto alla riliquidazione, ma con cassazione con rinvio per nuovo esame della domanda pensionistica e della quantificazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
il principio del pro rata non impedisce, nel caso esaminato, l’introduzione del coefficiente di neutralizzazione previsto dalle delibere della Cassa del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e dal regolamento 1 gennaio 2004; tale coefficiente è stato ritenuto legittimo e non soggetto al pro rata nel testo vigente prima delle modifiche del 2006
art. 3 della L. n. 414/1991
richiamato dalla ricorrente quale norma invocata per contestare la decorrenza della pensione
art. 11 disp. att. c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme regolamentari nella censura sulla decorrenza della pensione
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico del regolamento della Cassa; la Corte ha però ritenuto che il primo motivo fosse un mero dissenso interpretativo
artt. 49 e 50 del regolamento della Cassa
la Corte d’appello aveva interpretato tali disposizioni regolamentari in relazione alla decorrenza della pensione; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che mirava solo a sostituire un’interpretazione diversa senza specifiche violazioni dei canoni ermeneutici
art. 1 dell’allegato C della delibera del 7 giugno 2003
richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza dal 1 luglio 2003 e la legittimità del coefficiente di neutralizzazione
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma violata per omessa pronuncia sul criterio di calcolo della pensione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base formale del motivo di nullità per omessa pronuncia
Massime di principio
- In tema di interpretazione di regolamenti o atti negoziali di un ente previdenziale, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in un mero dissenso rispetto alla soluzione adottata dal giudice di merito, ma deve indicare specifici errori di interpretazione o violazione dei canoni ermeneutici.
- Il coefficiente di neutralizzazione introdotto da una cassa professionale per le pensioni di anzianità, ove connesso a una riforma del sistema di accesso alla prestazione e alla prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento, può essere legittimo e non necessariamente soggetto al principio del pro rata.
- Nel calcolo della pensione, la quota retributiva maturata sotto una determinata disciplina va determinata applicando il regime vigente al momento della maturazione del diritto, senza frazionare la quota in subperiodi assoggettati a discipline successive, salvo diversa previsione normativa espressa.
- Le censure che investono la quantificazione della prestazione restano assorbite quando il giudice di legittimità accolga il motivo che incide sul criterio giuridico di calcolo della pensione.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il giudice di merito abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione decisiva; se la questione è stata sostanzialmente assorbita o è una conseguenza del criterio di calcolo contestato, il motivo può restare assorbito dall’accoglimento di altre censure.
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