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Sentenza

Sentenza n. 1286/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del giudice del lavoro recante un obbligo di pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, n. 436 dell’8 luglio 2024. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato. Con memoria del 19 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento effettuato dall’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e provvede comunque sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulle spese: il giudice deve determinarle applicando il criterio della soccombenza virtuale.
  • Se l’amministrazione ottempera soltanto dopo la proposizione del ricorso, la condotta anteriore all’adempimento giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se l’adempimento ha reso inutile la prosecuzione dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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