Sentenza n. 1327/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n. 17-1582 del 22.09.2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39S2 del 25.09.2025, avente ad oggetto la “Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2A e 2B”, limitatamente alle tariffe fissate: a) rispetto all’elenco 2A: per la classe 22 “Ausili per comunicazione e informazione” e, nello specifico, per la sola sottoclasse: 22.03 “ausili per la vista”; b) rispetto all’elenco 2B: per la classe 22 “Ausili per comunicazione e informazione” e, nello specifico, per le sole sottoclassi: 22.03 “ausili per la vista”; 22.12 “ausili per il disegno e la scrittura”; 22.24 “telefoni e ausili per telefonare”; 22.27 “ausili per indicazioni, segnalazioni e allarmi”; 22.30 “ausili per la lettura”; 22.39 “dispositivi di uscita per computer”; - di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-1582 del 22 settembre 2025 e relativo tariffario sperimentale e temporaneo degli importi massimi autorizzabili per ausili degli elenchi 2A e 2B, limitatamente agli ausili della classe 22 destinati alla comunicazione e informazione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il tariffario regionale, deducendo, anzitutto, che la Regione non avrebbe potuto fissare tariffe per gli ausili degli elenchi 2A e 2B, essendo la normativa nazionale diretta a imporne l'acquisto mediante procedure di gara. Ha inoltre denunciato l'inadeguatezza e l'incompletezza dell'istruttoria, sostenendo che gli importi fossero stati determinati mediante un mero riferimento ai tariffari di altre regioni, senza un'analisi documentata dei costi di produzione e distribuzione, senza considerare le specificità del mercato piemontese e senza un effettivo contraddittorio con le associazioni rappresentative dello specifico settore degli ausili ottici ed elettronici per ipovisione e cecità. Infine, ha censurato l'incongruità e la sottostima delle tariffe, anche mediante il confronto con i precedenti importi nazionali e con i prezzi risultanti da gare svolte in altre regioni, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, buona fede e parità di trattamento. La Regione ha eccepito l'inammissibilità per mancata prova dell'inadeguatezza economica delle tariffe e ha sostenuto nel merito la legittimità del tariffario, in quanto transitorio, adottato nelle more delle gare e fondato sui valori più frequentemente applicati da altre regioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo dimostrato l'interesse concreto e attuale dell'associazione mediante il confronto tra le tariffe impugnate, le precedenti tariffe del D.M. 332/1999 e i prezzi risultanti da gare di altre regioni. Non era necessario dimostrare già ai fini dell'interesse a ricorrere che gli importi fossero inferiori ai costi di produzione, poiché tale questione attiene al merito. Il primo motivo è stato respinto: per gli ausili degli elenchi 2A e 2B la regola è l'acquisto tramite gara, ma un tariffario regionale temporaneo e transitorio può essere adottato nelle more delle gare, per evitare interruzioni o ritardi nella fornitura, purché non eluda stabilmente l'obbligo di gara. Nel caso concreto la Regione aveva dimostrato l'avvio di gran parte delle procedure di gara. È stato accolto il secondo motivo. La Regione aveva determinato gli importi prevalentemente mediante il riferimento ai valori più ricorrenti dei tariffari di altre regioni, senza produrre gli atti istruttori dai quali risultassero le verifiche sulla congruità di tali valori, sui costi produttivi e sulle specificità del mercato piemontese. Inoltre, non era stato dimostrato un effettivo coinvolgimento delle associazioni rappresentative dello specifico settore degli ausili per ciechi e ipovedenti: il tavolo consultato riguardava il solo settore ortopedico e protesico. Il TAR ha ritenuto necessario un esame dei principali costi produttivi e un confronto con le associazioni rappresentative dei diversi settori merceologici, anche se minoritari, per evitare tariffe sottocosto o eccessivamente elevate. Il terzo motivo è stato assorbito, non potendo procurare alla ricorrente un'utilità ulteriore. La deliberazione e il tariffario allegato sono stati annullati limitatamente agli ausili della classe 22 degli elenchi 2A e 2B indicati in ricorso. La Regione Piemonte è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 6, 9 e 10 l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate in relazione ai principi di buon andamento, motivazione, partecipazione e correttezza dell'azione amministrativa; la decisione valorizza in particolare l'esigenza di un'istruttoria completa e di un effettivo confronto con i soggetti rappresentativi del mercato interessato.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe sanitarie devono tenere conto dei costi di produzione. Il riferimento a tariffari regionali preesistenti non consente una loro ricognizione meramente automatica e acritica, senza verificarne metodologia e attendibilità.
art. 3 Allegato 12 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Per gli ausili degli elenchi 2A e 2B le regioni e le aziende sanitarie devono stipulare contratti con fornitori individuati mediante procedure di gara, anche ai fini della determinazione dei prezzi di acquisto.
art. 2 Allegato 12 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il meccanismo del tariffario regionale è previsto per le protesi e ortesi dell'elenco 1, distinguendosi dal regime degli ausili degli elenchi 2A e 2B.
Allegato 5 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il nomenclatore dell'assistenza protesica distingue tra dispositivi su misura dell'elenco 1, ausili di fabbricazione continua o di serie che richiedono applicazione professionale dell'elenco 2A e ausili che non richiedono tale applicazione dell'elenco 2B.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il confronto documentale prodotto dalla ricorrente e non contestato dalla controparte è stato considerato acquisito ai fini della prova del pregiudizio e dell'interesse a ricorrere.
artt. 3, 41 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e buon andamento concorrono a escludere la fissazione di tariffe non congrue e non sufficientemente remunerative, suscettibili di compromettere l'offerta e la qualità dei dispositivi.
D.M. 332/1999
Le precedenti tariffe nazionali sono state utilizzate come parametro comparativo per dimostrare la diminuzione degli importi e il concreto interesse all'impugnazione, non come disciplina direttamente regolatrice della legittimità del nuovo tariffario.
Massime di principio
- Per gli ausili rientranti negli elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, la determinazione ordinaria dei prezzi di acquisto deve avvenire nell'ambito di procedure di gara; tuttavia, una regione può adottare, nelle more di gare effettivamente avviate e per un periodo limitato, un tariffario temporaneo volto a evitare interruzioni della fornitura, purché tale strumento non si risolva nell'elusione dell'obbligo di gara.
- La fissazione di tariffe massime sanitarie non può fondarsi sul mero recepimento dei valori più ricorrenti contenuti nei tariffari di altre regioni. L'amministrazione deve verificare l'attendibilità della metodologia utilizzata, la congruità dei valori e i principali costi di produzione e distribuzione, considerando anche le specificità del mercato regionale.
- Nel determinare tariffe massime per dispositivi sanitari, l'amministrazione deve perseguire un equilibrio tra contenimento della spesa pubblica e adeguata remunerazione degli operatori privati: tariffe sottocosto possono impoverire l'offerta e compromettere la qualità delle prestazioni e dei dispositivi a danno degli utenti e del sistema sanitario.
- Quando gli elenchi tariffari comprendono dispositivi eterogenei appartenenti a diversi settori merceologici, l'istruttoria deve coinvolgere le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun settore interessato, anche se il relativo comparto è minoritario rispetto agli altri, poiché la rappresentatività va valutata in relazione allo specifico mercato dei dispositivi da tariffare.
- Ai fini della legittimazione e dell'interesse a impugnare una tariffa massima, è sufficiente dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla diminuzione degli importi rispetto a precedenti tariffe o ai prezzi di mercato; non occorre anticipare, quale condizione dell'azione, la prova che gli importi non consentano una remunerazione adeguata dei costi, questione attinente alla fondatezza nel merito della censura istruttoria.
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