Cassazione Penale, Sentenza n. 9883/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in sede di rinvio della condanna (30 anni di reclusione) per omicidio pluriaggravato e reati connessi. Sono stati dedotti sei motivi principali: 1) eccesso di potere del giudice del rinvio e sconfinamento rispetto al perimetro dell'annullamento della Cassazione; 2) erroneo diniego della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa (audizione perito e consulenti, acquisizione documentale); 3) vizi nella valutazione della prova del DNA (presunte violazioni dei protocolli internazionali, carenze nella catena di custodia, insufficiente ripetibilità/ amplificazione); 4) illegittimità della qualificazione come aggravante del "metodo mafioso"; 5) carenza di motivazione sulla sussistenza della premeditazione; 6) errore nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili in parte e, nel complesso, infondati i motivi proposti, rigettando il ricorso e confermando la sentenza di condanna. Motivazione essenziale: il giudice del rinvio ha rispettato i limiti dell'annullamento (pur potendo integrare e riformulare la valutazione probatoria), ha correttamente ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria alla luce del contraddittorio già avuto e della natura non "nuova" delle prove, e ha motivatamente valutato l'attendibilità della prova del DNA nonostante vizi formali protocollari che non sono stati dimostrati aver inciso sull'esito dell'esame. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (basata sulle modalità esecutive e sulle circostanze) e della premeditazione, e ha ritenuto congruo il rigetto delle attenuanti generiche in presenza dell'efferatezza del reato e della personalità dell'imputato. Esito pratico: conferma della condanna e delle aggravanti e conferma del diniego delle attenuanti.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 575, 577 n.3
Norme sostanziali impiegate per la contestazione dell'omicidio pluriaggravato e della partecipazione in concorso; la Corte ha ritenuto sussistenti i reati contestati sulla base della valutazione probatoria complessiva.
Legge 23 ottobre 1991, n. 203 (art. 7) ora art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante "metodo mafioso": la Corte ha interpretato che la circostanza può essere integrata dalle modalità esecutive del fatto (intimidatorie, uso di armi, modalità brutali e cancellazione delle tracce), anche in assenza di prova di adesione all'associazione mafiosa.
Codice di procedura penale, art. 627 (comprese riferimenti al comma 2 e comma 3)
Disciplina del giudizio di rinvio dopo annullamento: il giudice del rinvio non può riutilizzare gli argomenti censurati dalla Cassazione ma è libero di svolgere autonomo esame dei fatti e delle prove nel perimetro indicato dalla sentenza rescindente.
Codice di procedura penale, art. 603 (rinnovazione dell'istruttoria in appello)
La rinnovazione istruttoria in appello è misura eccezionale e discrezionale; è necessaria solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando il contraddittorio e le prove risultavano già adeguatamente trattati.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Regola di sinteticità in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti previsti; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o formulati in modo non specifico inammissibili o privi di pregio.
Codice di procedura penale, art. 203 comma 1, secondo alinea
Inammissibilità di talune dichiarazioni confidenziali: la Corte ha rilevato che alcune prove proposte dalla difesa (dichiarazioni riservate) risultavano inutilizzabili ai sensi della norma e quindi non decisive per una rinnovazione istruttoria.
Protocolli scientifici internazionali (disciplinanti repertazione e analisi del DNA)
La Corte ha stabilito che il mancato rispetto formale di protocolli non comporta automaticamente inutilizzabilità dell'esame genetico; rileva la prova che la violazione abbia effettivamente alterato il risultato, altrimenti la prova può essere valorizzata come elemento di riscontro.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio non è vincolato a ripetere pedissequamente il percorso argomentativo annullato: può svolgere autonoma valutazione integrando e valorizzando ulteriori elementi probatori entro il perimetro indicato dalla Cassazione.
- La rinnovazione istruttoria in appello (o in sede di rinvio) è eccezionale e discrezionale: va disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il semplice desiderio della difesa di ulteriori audizioni o documenti non impone automaticamente la rinnovazione.
- Le irregolarità formali rispetto ai protocolli di repertazione e analisi del DNA non determinano di per sé l'inutilizzabilità della prova genetica: occorre dimostrare che le violazioni abbiano effettivamente inciso sull'esito dell'esame o ne abbiano compromesso l'attendibilità.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta sulla base delle modalità e delle circostanze esecutive del fatto (uso di armi da guerra, modalità intimidatorie, distruzione delle tracce), anche senza prova della partecipazione formale a un'associazione mafiosa.
- Per la configurazione della premeditazione è necessario dimostrare sia l'intervallo temporale apprezzabile tra proposito e azione (aspetto cronologico) sia la perdurante volontà criminosa (aspetto ideologico): pianificazione e preparazione degli strumenti/mezzi rafforzano la sussistenza dell'aggravante.
- In sede di legittimità il sindacato circa la valutazione delle prove è limitato alla verifica di coerenza logica della motivazione; non è possibile sostituire il proprio apprezzamento libero degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
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